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      E tutto ciò, in conseguenza delle diffinizioni del certo e del vero, e delle Degnità che se ne sono poste negli Elementi.
     
      VIII
     
      TRE SPEZIE D'AUTORITA`.
     
      Furono tre spezie d'autorità. Delle quali la prima è divina, per la quale dalla provvedenza non si domanda ragione; la seconda eroica, riposta tutta nelle solenni formole delle leggi; la terza umana, riposta nel credito di persone sperimentate, di singolar prudenza nell'agibili e di sublime sapienza nell'intelligibili cose.
      Le quali tre spezie d'autorità, ch'usa la giurisprudenza dentro il corso che fanno le nazioni, vanno di séguito a tre sorte d'autorità de' senati, che si cangiano dentro il medesimo loro corso.
      Delle quali la prima fu autorità di dominio, dalla quale restarono detti «autores» coloro da' quali abbiamo cagion di dominio, ed esso dominio nella legge delle XII Tavole sempre «autoritas» vien appellato. La qual autorità mise capo ne' governi divini fin dallo stato delle famiglie, nel quale la divina autorità dovett'essere degli dèi, perch'era creduto, con giusto senso, tutto essere degli dèi. Convenevolmente, appresso, nelle aristocrazie eroiche, dove i senati composero (com'ancor in quelle de' nostri tempi compongono) la signoria, tal autorità fu di essi senati regnanti. Onde i senati eroici davano la lor approvagione a ciò ch'avevano innanzi trattato i popoli, che Livio dice «eius, quod populus iussisset, deinde patres fierent autores»: però, non dall'interregno di Romolo, come narra la storia, ma da' tempi più bassi dell'aristocrazia, ne' quali era stata comunicata la cittadinanza alla plebe, come sopra si è ragionato.


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Principj di scienza nuova
di Giambattista Vico
pagine 534

   





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