Ch'è quello ch'ordinò la legge Publilia: che, da essa in poi, l'autorità del senato, per dirla come Livio la riferisce, «valeret in incertum comitiorum eventum».
Passò finalmente la repubblica dalla libertà popolare sotto la monarchia, e succedette la terza spezie d'autorità, ch'è di credito o di riputazione in sapienza, e perciò autorità di consiglio, dalla qual i giureconsulti sotto gl'imperadori se ne dissero «autores». E tal autorità dev'essere de' senati sotto i monarchi, i quali son in piena ed assoluta libertà di seguir o no ciò che loro han consigliato i senati.
IX
TRE SPEZIE DI RAGIONI.
1.
RAGIONE DIVINA E RAGIONE DI STATO.
Furono tre le spezie delle ragioni.
La prima, divina, di cui Iddio solamente s'intende, e tanto ne sanno gli uomini quanto è stato loro rivelato: agli ebrei prima e poi a' cristiani, per interni parlari, alle menti, perché voci d'un Dio tutto mente; ma con parlari esterni, così da' profeti, come da Gesù Cristo agli appostoli, e da questi palesati alla Chiesa; - a' gentili, per gli auspìci, per gli oracoli ed altri segni corporei creduti divini avvisi, perché creduti venire dagli dèi, ch'essi gentili credevano esser composti di corpo. Talché in Dio, ch'è tutto ragione, la ragion e l'autorità è una medesima cosa; onde nella buona teologia la divina autorità tiene lo stesso luogo che di ragione. Ov'è da ammirare la provvedenza, che, ne' primi tempi che gli uomini del gentilesimo non intendevan ragione (lo che sopra tutto dovett'essere nello stato delle famiglie), permise loro ch'entrassero nell'errore di tener a luogo di ragione l'autorità degli auspìci e co' creduti divini consigli di quelli si governassero, per quella eterna propietà: ch'ove gli uomini nelle cose umane non vedon ragione, e molto più se la vedon contraria, s'acquetano negl'imperscrutabili consigli che si nascondono nell'abisso della provvedenza divina.
| |
Publilia Livio Iddio Dio Gesù Cristo Chiesa Dio
|