Che, se avessero ciò avvertito, avrebbono certamente inteso ch'i plebei non pretesero aver diritto d'imparentare co' nobili, ma di contrarre nozze solenni, il qual diritto era de' nobili.
Quindi, se si considerano le successioni legittime, ovvero le comandate dalla legge delle XII Tavole: - ch'al padre di famiglia difonto succedessero in primo luogo i suoi, in lor difetto gli agnati e 'n mancanza di questi i gentili, - sembra la legge delle XII Tavole essere stata appunto una legge salica de' romani; la quale ne' suoi primi tempi si osservò ancora per la Germania (onde si può congetturare lo stesso per l'altre nazioni prima della ritornata barbarie), e finalmente si ristò nella Francia e, fuori di Francia, nella Savoia. Il qual diritto di successioni Baldo, assai acconciamente al nostro proposito, chiama «ius gentium gallorum»: alla qual istessa fatta, cotal diritto romano di successioni agnatizie e gentilizie si può con ragion chiamare «ius gentium romanarum», aggiontavi la voce «heroicarum», e, per dirla con più acconcezza, «romanum»; che sarebbe appunto «ius quiritium romanorum», che noi provammo qui sopra essere stato il diritto naturale comune a tutte le genti eroiche.
Né ciò, come sembra, egli turba punto le cose da noi qui dette d'intorno alla legge salica, in quanto esclude le femmine dalla successione de' regni: che Tanaquille, femmina, governò il regno romano. Perché ciò fu detto, con frase eroica, ch'egli fu un re d'animo debole, che si fece regolare dallo scaltrito di Servio Tullio, il qual invase il regno romano col favor della plebe, alla qual avea portato la prima legge agraria, come sopra si è dimostrato.
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