Ma, poi che i potenti delle repubbliche popolari ordinarono tal consiglio pubblico a' privati interessi della loro potenza, e i popoli liberi, per fini di private utilità, si fecero da' potenti sedurre ad assoggettire la loro pubblica libertà all'ambizione di quelli, con dividersi in partiti, sedizioni, guerre civili, in eccidio delle loro medesime nazioni, s'introdusse la forma monarchica.
2.
D'UN'ETERNA NATURAL LEGGE REGIA, PER LA QUALE LE NAZIONI VANNO A RIPOSARE SOTTO LE MONARCHIE.
E tal forma monarchica s'introdusse con questa eterna natural legge regia, la qual sentirono pure tutte le nazioni, che riconoscono da Augusto essersi fondata la monarchia de' romani: la qual legge non han veduto gl'interpetri della romana ragione, occupati tutti d'intorno alla favola della «legge regia» di Triboniano, di cui apertamente si professa autore nell'Istituta, ed una volta l'appicca ad Ulpiano nelle Pandette. Ma l'intesero bene i giureconsulti romani, che seppero bene del diritto naturale delle genti, per ciò che Pomponio, nella brieve storia del diritto romano, ragionando di cotal legge, con quella ben intesa espressione ci lasciò scritto: «rebus ipsis dictantibus, regna condita».
Cotal legge regia naturale è conceputa con questa formola naturale di eterna utilità: che, poiché nelle repubbliche libere tutti guardano a' loro privati interessi, a' quali fanno servire le loro pubbliche armi in eccidio delle loro nazioni, perché si conservin le nazioni, vi surga un solo (come tra' romani un Augusto), che con la forza dell'armi richiami a sé tutte le cure pubbliche e lasci a' soggetti corarsi le loro cose private, e tale e tanta cura abbiano delle pubbliche qual e quanta il monarca lor ne permetta; e così si salvino i popoli, ch'anderebbono altrimente a distruggersi.
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