), sono rimasti tre assai evidenti vestigi in queste tre voci feudali: prima nella voce «diretto», la qual conferma che tal azione dapprima era autorizzata dal diretto padrone; dipoi nella voce «laudemio», che fu detto pagarsi eziandio per lo feudo che si fusse dovuto per cotal laudazione in autore che noi diciamo; finalmente nella voce «laudo», che dovette dapprima significare sentenza di giudice in tali spezie di cause, che poi restò a' giudizi che si dicono «compromessi», perché tali giudizi sembravano terminarsi amichevolmente a petto de' giudizi che si agitavano d'intorno agli allodi (che Budeo oppina essere stati così detti quasi «allaudi», come appo gl'italiani da «laude» si è fatto «lode»), per gli quali prima i signori in duello la si avevan dovuto veder con l'armi, come sopra si è dimostrato: il qual costume ha durato infino alla mia età nel nostro Reame di Napoli, dove i baroni, non coi giudizi civili, ma co' duelli vendicavano gli attentati fatti da altri baroni dentro i territori de' loro feudi. E come dominio quiritario degli antichi romani, così il diretto degli antichi barbari restarono finalmente a significare dominio che produce azione civile reale.
E qui si dà un assai luminoso luogo di contemplare nel ricorso che fanno le nazioni anco il ricorso che fece la sorte de' giureconsulti romani ultimi con quella de' dottori barbari ultimi; ché, siccome quelli avevano già a' tempi loro perduto di vista il diritto romano antico, com'abbiamo a mille pruove sopra fatto vedere, così questi negli ultimi tempi perderono di veduta l'antico diritto feudale.
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Budeo Reame Napoli
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