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      Le leggi di molti re favoriscono il dritto, e 'l capo di lor casato non può fare a meno di comunicarne di giustizia la cosa in rapporto allo stato maggiore e minor di ricchezze che da lui sostienesi.
      Le primogeniture per altro a principio sui fior dai primi tempi dell'orto del mondo hanno incontrato benissimo e con non poca grazia accettazione appo le leggi divine e umane. I santi patriarchi della prima legge lor dieron retta e osservanza, e così dalle culte fatte quasi nazioni che alle giudaiche son venute appresso sono state seguite e lungamente accolte.
      Anzi, si parva licet componere magnis, il fatto istesso delle private famiglie in tai legami di primogeniture è stato sempre, ed or più che mai viene osservato colla più minuta gelosia dai regnanti nelle successioni di lor dominij, e perciò su questo punto dice il Cornazzi nella sua Morale de' prencipi e in quella di Cesare Adriano, appo me, f. 167, come esserne stati gli autori essi sovrani, permettendone e sollevandone una sì fatta vanità ne' privati, perchè approvino questi privati nè paja loro strano il fedecommesso, ch'è necessario a' prencipi di regnar fra gli uomini. Locchè non piace sentire a' francesi, che anzi ne voglion la total rovina e annientamento, come in parte a forza di guerra è a loro riuscito finora ne' nostri tempi.
      Tutto al contrario però va a darsi questo fenomeno nelle leggi de' fedecommessi regolari, mentre, volendo questi ugual trattamento tra i figli in generale e delli pur due sessi, senza la minima detrazione e falcidia, con che dovendosi tagliar in parti uguali li beni ereditarij e di generazione in generazione dividendosi per necessità colle gradate minorazioni che vi si fanno, vanno a ridursi in porzioni tenuissime e finalmente in tanti èsimi, che si rendono indivisibili.


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Autoapologia
La mia vita le mie virtù le mie opere
di Francesco Maria Emanuele e Gaetani (marchese di Villabianca)
pagine 144

   





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