Ciò che in me è dritto, in tutti gli altri individui liberi è dovere. Il dovere giuridico perciò si diversifica dal dovere morale, perchè quest'ultimo è assoluto ed il primo è correlativo al dritto altrui.
Il dritto ed il dovere giuridico rappresentano ciò che vi ha di sostanziale e di assoluto nelle singole volontà individuali. Essi scaturiscono dalla legge giuridica la quale rappresenta la volontà universale; e questa ha per contenuto la ragione.
Kant ha chiamato questa volontà non universale ma comune. Noi troviamo per lo meno inesatta la terminologia kantiana. Il comune non è l'universale: due volontà individuali le quali si accordassero in una cosa, come succede nel contratto, formerebbero bensì una volontà comune, ma non già l'universale. La volontà universale esprime la forma assoluta e razionale della volontà; nè in lei può trovar luogo l'accidente e l'arbitrio; mentre al contrario la volontà comune può essere benissimo il risultato di un accordo arbitrario ed accidentale. Replichiamo, che la volontà comune costituisce l'essenza del contratto; ma che la legge è superiore al contratto e non può derivare da essa.
La nozione di dritto si esplica dunque per tre gradi, che sono la volontà particolare, la volontà comune, e la volontà universale; cioè rapporto della volontà alla cosa, rapporto di una volontà particolare con un'altra volontà anche come particolare; e finalmente rapporto di una volontà particolare colla volontà universale ed assoluta, cioè colla volontà spogliata di ogni accidente e considerata come ragione.
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