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      Questa riduzione del particolare sotto l'universale è l'opera di un giudizio. Il potere giudiziario è limitato dunque in questa sfera; esso non può oltrepassare i confini di tale applicazione, e di esaminare il valore della legge. Ciò si vuol significare quando si dice che i poteri dello Stato non debbono confondersi l'uno coll'altro. Ognuno è indipendente nella sua sfera, e può riguardarsi come assoluto; ma però l'indipendenza non importa separazione, e come vedremo or ora i poteri dello Stato debbono formare un sol tutto.
      Per assicurare l'indipendenza dei giudici il più che si potesse si è istituito il giurì, nella quale istituzione i cittadini medesimi sono chiamati a fare da giudici, ed in simil guisa i giudizii vengono sottratti all'influenza governativa. Come i giudici non possono fare leggi, così i legislatori non possono giudicare; e tutti ricordano a questo proposito la risposta di quel contadino a Federico di Prussia il quale gli aveva detto che era il Re; ed a cui il contadino rispose: In Prussia abbiamo buoni tribunali.
      Il potere esecutivo rappresenta l'individualità dello Stato, l'Io voglio assoluto che prende persona nella volontà del sovrano. Questo terzo potere benchè potesse trovarsi ancora diviso in un certo numero d'individui, che compongono una persona detta morale, nondimeno è più naturale e più ragionevole che si attui in una persona singola e concreta. Questa necessità è stata riconosciuta anche nelle moderne repubbliche dove il potere esecutivo è affidato ad un presidente.


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Saggio sulla filosofia dello spirito
di Marianna Florenzi Waddington
Editore Le Monnier Firenze
1867 pagine 130

   





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