I tre poteri dello Stato, benchč indipendenti ed assoluti ciascuno in sč, sono perņ tanto necessariamente legati insieme, da non potere esistere l'uno senza dell'altro. Una legge la quale non fosse applicata dai giudici, ed eseguita dalla forza pubblica, sarebbe una parola morta. Un giudizio, che non si fondasse sulla legge, sarebbe un capriccio ed un torto. La forza, la quale non venisse ad attuare il dritto, che non esprimesse esteriormente la potenza della legge, sarebbe una violenza ed un potere dispotico. Perciņ ragionevolmente Kant diceva, che i tre poteri dello Stato sono coordinati e subordinati fra di loro. Della coordinazione abbiamo accennato qualche cosa in questo presupporsi a vicenda che abbiamo notato tra i poteri dello Stato. Quale sarebbe ora la loro subordinazione? Il medesimo Kant con molto ingegno e con pari veritą ha detto che l'organismo dei tre poteri dello Stato č lo stesso di quello del sillogismo. E ciņ č molto naturale, perchč ogni nozione perfettamente sviluppata deve risolversi nel sillogismo. Di tal sillogismo il potere legislativo sarebbe la maggiore, come quello che esprime la volontą universale. Il potere amministrativo (di cui Kant ritiene il solo giudiziario) ne sarebbe la minore. Il potere esecutivo finalmente ne sarebbe la conclusione esprimendo l'individualitą dello Stato rivelantesi come volontą e come forza. Lo Stato costituisce un organismo a sč, ed una persona, e come tale č autonomo e indipendente. Noi abbiamo veduto come una persona dirimpetto ad un'altra conservi la propria inviolabilitą, e che la libertą si arresta lą dove incontra un'altra libertą, che ha pari dritto alla indipendenza delle sue azioni.
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