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      Questo momento negativo che nella sfera interna dello Stato è il fondamento del dritto privato, quando si considera uno Stato verso un altro diviene il fondamento del dritto pubblico internazionale. Uno Stato trova il suo limite nell'esistenza di un altro Stato. Ora come le singole persone debbono necessariamente entrare a far parte di uno Stato per realizzare pienamente la propria libertà, così parimenti gli Stati debbono entrare in relazioni giuridiche tra di loro, perchè l'universalità della ragione assoluta attira nella sua orbita tutte queste singole sue manifestazioni. Non per tanto non si deve confondere la relazione d'individuo ad individuo nel medesimo Stato colla relazione che corre tra Stato e Stato. Il contenuto del dritto privato è ben altro del dritto internazionale, essendo il primo finito ed il secondo infinito. Una persona che viola i dritti altrui è soggetta alla podestà punitrice dello Stato, perchè lo Stato sovrasta all'individuo. Non così avviene quando la violazione del dritto di uno Stato è fatta da un altro Stato, perchè allora essendo entrambi eguali e non potendosi l'uno arrogare il dritto di punire l'altro e nemmanco di ricorrere ad un terzo Stato, che sarebbe anche loro eguale, si deve ricorrere ad uno spediente di natura diversa che non sia il giudizio nel dritto privato. Ogni violazione del dritto implica in sè stessa la pena, come ammenda del torto arrecato. Il punire non è soltanto un dritto dello Stato, ma è, come dice benissimo Platone, un dovere: è l'ordine ideale medesimo, che nella sua dialettica porta la necessità della pena, la quale è la negazione razionale che annulla la negazione irrazionale del dritto, che aveva fatto il reato.


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Saggio sulla filosofia dello spirito
di Marianna Florenzi Waddington
Editore Le Monnier Firenze
1867 pagine 130

   





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