Ma, cominciando dall'anno 1877, nessun fanciullo minore di nove anni può esser mandato a lavorare; e dopo l'anno 77 nessuno minore di dieci.
Durante l'anno 77, ragazzi da 10 a 14 anni possono essere impiegati, se superano gli esami nella seconda classe, o producono certificati di aver frequentate le scuole dugentocinquanta volte l'anno per due anni.
Ma dopo l'anno 77 crescono le difficoltà; e giunto il 1881, nessun fanciullo minore di quattordici anni può essere impiegato, se non produce il certificato di esame della quarta classe o la prova di aver frequentata la scuola dugentocinquanta volte all'anno per cinque anni. E affinchè questo provvedimento non rimanga lettera morta, come il Comitato d'istruzione locale ha pieni poteri di punire e multare i parenti che non mandano i figli a scuola, così ha uguale potere di multare i proprietarii o anche i loro dipendenti, se costoro impiegano un fanciullo senza il dovuto certificato.
Ci sono eccezioni a favore dei fanciulli dei contadini durante i mesi del raccolto. Anche bambine di otto anni possono lavorare per sei settimane col permesso del Comitato durante gli anni 77 e 78; anche questi nell'81 dovrebbero presentare certificato, dell'esame della quarta e di aver frequentata la scuola 250 volte all'anno.
E quell'affittuale o contadino o genitore che impiega anche adesso un fanciullo senza il certificato, paga la multa di 50 lire. E chiunque cerca d'impedire ad una delle Autorità locali di visitare gli opificii o le tenute per iscoprire la trasgressione di questa legge, paga 500 lire.
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