Ove non c'è acqua sufficiente o di buona qualità in un distretto, possono obbligare le Autorità locali a provvederla. Altrettanto dicasi della fognatura e dello scolo. Dipendono dalla loro autorità tutte le case d'affitto, ed eglino chiusero tutti i bassi e le cantine, e nessun luogo sotterraneo può appigionarsi, nè altro che non abbia sette piedi in altezza e soprastia di tre alla strada, che manchi di fognatura, di cesso e di luogo chiuso per le immondizie, di un caminetto con gola, con finestre di nove piedi quadrati: e chi affitta luoghi sotterranei altrimenti, è esposto alla multa di 20 scellini al giorno.
L'Ispettore deve visitare e approvare ogni locale prima di permetterne l'uso, obbligare il locandiere a registrarlo come tale, e quegli può visitarlo quando gli pare e piace, può costringere costui di dare ad ogni individuo tanti piedi cubici di spazio e acqua sufficiente per bere e per lavarsi; d'imbiancare le mura e il soffitto due volte all'anno, di notificare il nome di tutti gl'inquilini; di far bucato ogni 15 giorni; di lavar le coperte e la roba di lana due volte all'anno.
I Commissarii locali hanno facoltà di costringere i Comuni a disegnare una mappa degli scoli e fognature, di multare chi costruisce case nuove anche private senza fognature e senza cesso, e specialmente negli Stabilimenti industriali; di far portar via tutti i rifiuti della città in luogo innocuo agli abitanti, utile all'agricoltura; d'impedire qualunque commercio malsano nei distretti popolati; di forzare i Comuni a provvedere sufficienti Ospedali, e altresì di provvedere provvisoriamente le medicine per gli ammalati.
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