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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
Francesco Savini
Forzani e C., 1895, pagine 612

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Cap. I - Origine dei comuni italiani e opinioni varie sulla medesima.
   « instituti religiosi e legali. Le singole prove citate da uno dei « maestri della scuola storica della giurisprudenza (il Savigny) saie ranno state in parte invalidate dalla critica, ma il concetto gene-« rale sta nel vero. Questo concetto viene ancora confermato ri-« guardo agli studii grammaticali e all'insegnamento in genere. « Le stirpi unironsi e la corte di Pavia divenne sede di una scuola « artistica e di una coltura letteraria ».
   23. Ci sembra opportuno nella serie delle varie opinioni degli scrittori ammettere qui quella recentissima del dottor Massimiliano Handloike (i). Egli, dopo avere lungamente discorso della signoria de' vescovi sulle cittą lombarde con notevole avversione a quel potere, che anche i moderni storici ritengono in generale mite e benevolo al popolo, e detto della origine dei comuni, viene alla seguente conclusione (2). Il progressivo svolgimento comunale comincia a' tempi di Carlomagno con le lotte tra gli emuli poteri del conte e del vescovo, il quale col sussidio dell' immunitą riesce a vincere il primo ; mentre per lo innanzi ne' tempi longobardi le cittą stavano, a detta sua, direttamente sotto i re e i costoro ufficiali. Sotto Berengario (f 966) il vescovo ottenne la libera disposizione de' beni della Chiesa, il diritto d'innalzare fortezze, d'instituire mercati e di costruire strade, godendo ancora i proventi di queste ultime; e, conseguendo in fine la bassa giurisdizione, pervenne al dominio della cittą e del territorio. Tale signoria ebbe poi compimento sotto gli Ottoni, nello scorcio del secolo ix, con la piena giurisdizione esercitata dagli uffiziali vescovili e specialmente dai principali tra essi, siccome il vicedomino ed il viceconte, investiti del potere di regi messi ed assistiti dai giudici e dai notai pur di nomina vescovile, mentrechņ la bassa giurisdizione e l'amministrazione de' beni ecclesiastici esercitavansi dall'avvocato e da' suoi gastaldi. Tanta potenza perņ mosse i vassalli a resistervi, finclič non ottennero sotto Corrado II (f 1039) la sicurezza del loro possesso e la propria giurisdizione: i cittadini poi, seguendo questo esempio, acquistarono la sicurezza personale mercé la distruzione delle fortezze vescovili, siccome avvenne a Cremona nel 1031 (3), ed insieme il libero possesso de' beni comunali e la giurisdizione propria ed infine, sotto Enrico IV (f 1106), il riconoscimento della forma di comune. Scelsero poi per questi beni
   (1) HANDLOIKE, D.it lombardischai Slacdlt unter der Htfrscbaft dtr Bischotfe uml die Eiiklchun* ikr Communcn, Berlino, 1883.
   (2) HANDLOIKR, op. cit., pp. 121-123.
   '3) Cfr. il doc. ap. UGHELLI, /(. sacr., voi. IV, p. 595.

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