Cap. V - II municipio d1 Interamnia nell'epoca romana. 47
CAPITOLO V. Il municipio d'Interamnia nell'epoca romana.
SOMMARIO: i. Interamnia, conquista e municipio romano. — 2. Suo passaggio allo stato di colonia militare. — 3. Sua doppia condizione di municipio e di colonia. — 4. Suoi magistrati durante queste due condizioni. — 5. II Pretuzzio sotto i primi imperatori. — 6. Torpore de' municipii nei primi due secoli dell'era volgare e loro magistrati. — 7. Rinnovamento degli ordini municipali e provinciali sotto Diocleziano. — 8. In quest'epoca si tace d'Interamnia.
i. Il dominio romano può dirsi incominciato nel Pretuzzio al secolo v di Roma, quando appunto, al dir di Plinio (i), i « Pi-« ceni in fidem populi Romani venere ». Abbiam veduto in Frontino che Interamnia, prima di esser municipio, fu conciliabolo; or siccome sappiamo che i Romani serbarono nelle città da loro conquistate le antiche forme da queste godute, così dobbiamo ammettere che i medesimi, finché non concessero agi'Interamniti lo ius municipii, mantennero loro i privilegii del conciliabiiluiii. Veggiatno ora quali questi si fossero con la scorta delle sunnominate tavole eracleesi. I più recenti ed eruditi commentatori di esse, siccome il Dirksen (2) ed il Savigny (3), ammettono che il riordinamento municipale romano in quelle tavole contenuto ridusse soltanto sotto una forma generale romana tutte le instituzioni cittadine preesistenti ed il Dirksen (4), seguito da altri, tra cui il Walter (5), pensa che ai conciliaboli annoverati nel detto riordinamento furono concessi il consiglio e gli ufficii onorifici, non però quelli del censo e nemmeno probabilmente la podestà giudiziaria. Ma narriamo dello stato di municipio ch'ebbe Interamnia, giusta il ripetuto passo di Frontino, e del tempo in cui essa vi entrò. Non v'ha alcuna memoria che tal fatto riguardi direttamente ;
(1) PLIN., Hist. natur., lib. Ili, cap. xm.
(2) DIRKSEN, Observ. ad tal. Heracl., pars alter., 1817.
(3) SAVIGNY, Der ròntische Volkscblus^ der Tafel von Heraclta, nella Ztii-scbrift fùr geschichtliche Rechtsvissenscbaft, 1838, voi. IX, p. 300.
(4) DIRKSEN, op. cit., p. 8.
(5) WALTER, Geschicbte des ròmischai Recbta, lib. I, § 247.