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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
Francesco Savini
Forzani e C., 1895, pagine 612

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Cap. Vili - Condizione municipale di Teramo nel periodo comitale. 75
   instituiti da Carlomagno per sorvegliare giuridicamente i conti e i giudici e per sostenere i diritti sì del principe e sì del popolo contro le usurpazioni dei conti) sedevano gli scabini delle città insieme coi conti, con gli scuìdasci (i) ed altri pubblici ufficiali e con quei cittadini liberi ed eleggibili al carico di assessori dei comuni, che dicevansi boni viri e dei quali diremo nel seguente paragrafo. In quanto poi alle incombenze degli scabini, ce ne informa lo Hegel (2), il quale, citando in nota molti documenti riguardanti varie città della Lombardia, della Toscana e del ducato di Spoleto (di cui allora noi facevamo parte), così scrive : « Essi « non erano soltanto assessori giudiziali, ma facevano bene spesso « da giudici... erano patrocinatori di conventi e di chiese, notai « e frequentissimamente incaricati della trattazione di affari di dici ritto in via estragiudiziale. Insomma dovunque essi ci appaiono « come uomini di affari e giurisperiti, per mezzo dei quali i liberi « comuni prendevano parte alle deliberazioni giudiziali ed all'am-« rninistrazione delle città e dei contadi ». Col procedere dei tempi però, verso il secolo xi, cessa il nome di scabini e si cambia in quello di giudici, i quali divennero qualche cosa più che semplici assessori giudiziali. « Come essi, continua lo Hegel, da principio « costituivano l'unica permanente rappresentanza dei liberi comuni, « così dappoi per mezzo loro parteciparono i comuni alla pubblica « amministrazione e mentre il feudalismo andò stendendo sempre « più i suoi confini, essi principalmente furono quelli, che, come « baluardi della libertà, salvarono l'indipendenza dei comuni muni-« cipali » (3). Di qui si scorge quanta è l'importanza storica municipale di siffatta magistratura. In quanto poi agli scabini in Teramo, ne parleremo qui sotto al paragrafo 5, cioè dopo che avremo detto in generale dei boni viri in Italia.
   4. Abbiamo visto or ora che i buoni uomini nelle grandi assemblee giudiziarie sedevano in qualità di assessori dei comuni in-
   (1) Questi, cosi detti dal tedesco schuldheis^, appaiono, perché citati nell'editto del re Rotari, d'instituzione longobarda ed erano giudici che esigevano i tributi e le multe.
   (2) HEGEL, op. cit., p. 365. Recentemente RAYMOND SALEILLES (Du róh des Scabins et des Nolables dansles Tribunaux Carolinguns, nella Rev. hist., an. 1889, p. 286 e seg.) seguendo il Sohm, sostiene che gli scabini non sentenziavano, ma applicavano caso per caso gli articoli delle legge; i notabili approvavano e confermavano a nome dell' assemblea degli uomini liberi e il conte, rappresentate dell'autorità, pronunziava la sentenza.
   (3) HEGEL, op. cit., p. 410.

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