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HATRIA = ATRI

Dr. Luigi Sorricchio
Tipografia del Senato Roma , 1911, pagine 324

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   242 LIBRO IV - HATRIA MUNICIPIO E COLONIA ROMANA
   proprietà personali, pur avendo la rivalsa sulle residuali rendite patrimoniali del comune e sulle inferiori classi cittadine assai poco solvibili. La responsabilità era collettiva pel corpo dei curiali, al punto che quelli fra essi che morivano senza Agli, potevano disporre solo di un quarto dei loro beni, cadendo il resto alla curia. Tutti quindi rifuggivano dalle curie e procuravano con ogni mezzo di venire esonerati dall'ob-bligo di rimanervi ascritti, tanto che quando Valentiniano I, irritato pei disordini di alcune città delle Gallie, ordinò la pena capitale sommaria a tre curiali per ciascuna città, il prefetto Fiorenzo chiese come avrebbe dovuto regolarsi dove le curie non avevano più di tre membri. 1 Costanzo II costringeva alla curia d'Antiochia chi aveva soltanto cinque jugeri di terreno e Valentiniano III quelli che avessero trecento solli d'oro (circa lire 4500). 2
   In peggiori condizioni trovavansi i magistrati comunali, che, oltre gli obblighi che avevano comuni cogli altri curiali, dovevano rispondere delle spese incontrate nell'esercizio del loro ufficio al di là delle somme bilanciate ogni quinquennio, le quali erano ridottissime colla diminuzione del patrimonio comunale.
   In tale miserabile stato di cose le curie non si riunivano per le elezioni, che nessuno voleva, ed il dispotismo imperiale subentrava coi suoi ufficiali all'autonoma gestione dei comuni. Già dai primi secoli dell' impero il corpo elettorale s'era venuto restringendo dall'universalità del popolo godente i pieni dritti alla classe dei curiali, ossia dei maggiori censiti. Alla fine dell' impero, colla scomparsa dell'ente autonomo municipale, era andata analogamente trasformandosi la magistratura comunale. I duumviri erano venuti meno, e le loro incombenze erano adempiute, quelle amministrative dal Sér-vator Civitatis o Praefectus Civitatis, quelle edilizie dal Praefectus Aedilicia potestate o Curator rei publicae. Erano
   1 Ammiani Makcellini, Iler. gest. libri ecc., lib. XXVI, 6, 7.
   4 C'od. Theod., XII, 3, 1. 33; Novel. Theod., 38.