VII.
ART. VI.
Il numero Ŧlei letti n ėciic stabilito ilallii < 'ongrcgazionc di Caritā in base alle rendita dell'Ospedale eil agii altri proventi.
ART. VII.
l'otranno essere animessi nell'Ospedale anche malati non poveri pnrelič paghino le rette stabilite dal Regolamento interno.
Saranno ricevuti i malati ili tubercolosi polmonare in un apposito locale che sarā all'uopo costruito.
ART. Vili
A curare gl'infermi sarā nominato per la Sezione. Manicomio un medico Direttore ed un medico assistente e per la Sezione Ospedale un medico chirurgo Direttore e. due medici chirurgi assistenti.
Ad ogni vacanza dei Direttori e degli assistenti il Presidente della Congregazione provvedersi coi concorsi per la nomimi o per chiamata di persone di meriti elevati.
Il passaggio di elasse si verifica dopo sei anni di lo devole e non interrotto servizio.
K permesso ai giovani medici di frequentare le sale dell'Ospedale dietro autorizzazione data dal Presidente della Congrega, inteso il parere ilei rispettivi Direttori.
Vi sarā pure un larnnicistsi patentato.
(Mi obblighi e i doveri ili ciascuno non che gli stipendi saranno determinati dal Regolamento interno, come pillila cauzione che deve prestarsi dal Farmacista.
ART. IX.
Gl'infermi di malattie mentali si ricevono solo a paga-