e) Giurisdizione.
E) GIURISDIZIONE
Sommario: 33. Si distingue la giurisdizione dal governo prò priarnente detto de' conti - 34. Autorità di questi noi placiti, che presedevano ed eseguivano ne' secoli x e xi. -35. Sospensione di tale giurisdizione una volta nel secolo ìx. - 36. Talvolta il conte aprutino, nel secolo xn, giudicava con altri conti come giustiziere del re. - 37.Tribunale del conte aprutino e sua t'orina nel secolo xn. -38. Ufficiali, che lo assistevano nei giudizii: vice-conte, che lo rappresentava. - 39. 1 Gaxt
33. Dopo esserci intrattenuti fin qui del governo propriamente detto de' conti, entriamo a discorrere un po' della loro competenza giuridica. È vero, che questa era allora, e per molto tempo in seguito, commista a quella amministrativa, almeno in quanto al fatto, ma noi qui distinguendo il diritto e anche, per quanto ci sarà possibile. il fatto, ne faremo un capitolo a parte. Ci studie-remo dunque di trarre dai documenti tuttora superstiti riguardanti la nostra contea, e che in buon dato riferiremo in appendice, tutto ciò che riguarda la forma e i fatti della giurisdizione vigente fra noi durante il pe-