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La Contea di Apruzio e i suoi conti
Storia teramana dell'Alto Medioevo
Francesco Savini
Forzani & C. Tipografi del Senato, 1905, pagine 271

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Parte I - La contea di Apruzio.
   riodo comitale (secoli viii-xm), nonché i vari ufficiali, che, in dipendenza del conte, la esercitarono.
   34. L'atto più importante e più solenne della giurisdizione dei conti era il presedere i pubblici giudizi, o placiti, come allora si dicevano. In questi essi avevano solo l'esterna direzione e l'incarico dell'esecuzione delle sentenze, giacché il tribunale, ossia gli assessori riuniti e la rappresentanza dei cittadini le pronunziavano o applicavano il diritto (1). Infatti nei nostri documenti dei secoli x e xi i conti aprutini resedebant ora coi messi imperiali (doc. Vili), ora coi vescovi, ma essi bandivano le sentenze (doc. IX e XI), i giudici poi tanto del conte quanto della città, gasfaldi e buoni uomini (doc. VII e Vili), sedebant, come pure gli abati e i nobili: mentre invece il clero ed il popolo stavano presenti (in prae-xentia) (doc. XIII). Decisa la causa, il conte investiva il vincitore del possesso col bastone, che avea in mano (doc. XI). Quando c'era il messo del signore immediato, ch'era per noi il duca di Spoleto, egli e il conte locale bandivano la sentenza (doc. Vili), e quando il papa esercitava l'autorità sovrana nel nostro territorio per delegazione imperiale, siccome Vittore II nel 105G (doc. X), i vescovi e i conti (compreso il nostro), che resedebant con lui, laudaverunt, e lo stesso papa poi Laudavit et constituit, cioè stabilì, che nessuno, né duca né messo imperiale, potesse rimuovere la sentenza da sé pronunziata.
   35. Pare che talvolta andasse sospesa la giurisdizione del conte aprutino; difatti nel placito dell' 897, tenuto in S. Flaviano, ora Giulianova, da due messi imperiali e riportato dall'Ughelli (2), appare un Ladeperto
   (1) Hegel, op. cit. p. 362.
   (2) UtiHHLLI, Italia scicra\ ili A]>rutin.