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gli attrezzi e delle macchine relative alla viticoltura eno tecnica e prodotti accessori;
li) Avrà una cantina in cui potranno essere depositati i saggi dei vini degli associati sia per farli conoscere al commercio, sia per assoggettarli a prove o studi desiderati dai soci;
i) Porrà a disposizione dei soci, dei tecnici e specialisti per le novazioni o riordinamenti che volessero introdurre nelle loro aziende;
j) Favorirà la costituzione di quelle associazioni che rendono più facile la mutua assicurazione contro i danni della grandine, delle infezioni e dei trasporti;
l) Ricercherà i modi più opportuni per far affluire capitali allo scopo di favorire i molteplici bisogni della industria vinicola, e, ove convenisse, promuoverà la fondazione di stabilimenti enotecnici o d'imprese per smercio dei vini;
vi) Raccoglierà all'interno e all'estero le necessarie informazioni per approfondire le questioni d'indole economica e legislativa che possano avere relazione coll'industria vinicola, a fine di facilitare al Governo le riforme che si rendessero opportune;
n) Coopererà colle Commissioni governative ampelogra-tìca e fìllosserica e colle stazioni agrarie e speciali a diffondere ed applicare i risultati delle loro ricerche e de' loro studi;
o) Agevolerà l'opera dei Circoli enotili nell'indirizzo già preso di accreditare i buoni vini specialmente nei grandi centri di consumo e nella diffusione delle buone cognizioni enotecniche, secondo i loro speciali statuti;
p) Favorirà l'istruzione agrario-enotecnica sia appoggiando le istituzioni già esistenti, sia facendosi iniziatrice per fondarne delle nuove;
q) Facendo eseguire ispezioni e monografie, metterà in rilievo le condizioni viticole e vinicole delle diverse regioni italiane;
r) Finalmente prenderà in esame tutte le proposte che le saranno sottoposte dal Governo.
Art. 3. La Società si comporrà di membri fondatori e