884
GIUSEPPE DE VINCENZI
di membri ordinari. I primi pagheranno uua volta tanto lire 50 e un'annualitą di lire 24; i secondi contribuiranno solrauto colFannualitą di lire 24. I soci potranno riscattarsi dal versare le annualitą pagando iu una sola volta lire 300, e in tal caso saranno dichiarati soci a vita.
Art. 4. La Societą sarą diretta ed amministrata da un Consiglio composto da 1 presidente, 12 vice-presidenti e 36 consiglieri. Il presidente e i vice-presidenti saranno scelti fra i membri fondatori; i consiglieri auche fra i membri ordinari. Le cariche saranno rinnovate un terzo all'anno, Il presidente resterą in carica 3 anui.
Art. 5. La revisione dell'amministrazione e il controllo dei conti saranno esercitati da 3 revisori e 3 supplenti nominati dall'assemblea generale.
Art. 6. II Cousiglio sarą assistito da un segretario generale stipendiato, da nominarsi fra persone note per scienza e per speciali attitudini.
Art. 7. Costituita la Societą, coloro che vorranno esservi ammessi si faranno proporre da due soci.
Art. 8. I soci potranno far pervenire il loro voto alla presidenza anche con lettera suggellata.
Art. 9. Il Consiglio nominerą dei Comitati speciali per studiare i singoli argomenti che hanno rapporto con la viticoltura, la vinificazione e il commercio dei vini. Il presidente e i vice-presidenti saranno membri di diritto dei Comitati.
Art. 10. Ogni anuo verrą tenuta un'assemblea generale in Roma. Potranno del pari essere convocate altre assemblee in altre cittą del regno.
Art. 11. Nel rendiconto annuale, da presentare all'assemblea generale, si faranno conoscere in modo speciale anche le proposte ed i voti che le altre Associazioni ed i Comizi agrari avessero indirizzati alla Societą dei viticoltori, colle deliberazioni prese. Le proposte di maggior importanza potranno esser presentate all'assemblea per l'approvazione.
Art. 12. Costituita la Societą si faranno le pratiche perchč sia dichiarata ente morale.