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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   ARTICOLO 111.
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   Della Legislazione Napoletana.
   La Legislazione che resse il Regno di Napoli fino all'anno 1809 (1) non era l'opera già di un solo legislatore , uè di una sola età . INata sotto varie fortune ed in epoche difl'erentissimc, accresciuta per naturale incremento era per lo volger de' tempi e de'costumi divenuta estranea allo stato della società . INè di ciò è a maravigliarsi , poiché tal' era lo stato della legislazione di tutte le altre nazioni Europee.
   Quello che è a marcarsi si è, che la nostra giurisprudenza consisteva in un caos composto dal dritto romano (2), dal dritto canonico, dal dritto feudale, dalle costituzioni dei Principi Normanni e Svevi , dai capitoli de' Re Angioini , dalle prammatiche fatte dai Re Aragonesi c da' Principi successori , o per meglio dire dai Vice-Re che li rappresentavano, dai statuti particolari di Napoli e di altri luoghi del Regno, dai riti della Gran Corte della Vicarìa e della Camera della Sommaria, dalle istruzioni della dogana di Foggia, e finalmente consisteva negli arresti e nelle famose grazie e privilegii conceduti alle città di Napoli e del Regno. Tutte queste diverse merci dei secoli passati non ci convenivano meglio delle foggio di vestire di dodici secoli addietro . Erano esse le opere dei barbari , nate da passaggiere circostanze e da
   (1) Si è detto insino all'anno 1809 perchè avvennero allora i mutamenti maggiori ; ma per verità molti parziali cangiamenti erau seguiti sin da febbrajo 1806, epoca iu cui il Regno fu occupato dai Francesi.
   (a) La compilazione del dritto Romano è stata il nostro codice fondamentale insino all'anno 1809, ma non si creda già che la medesima fosse stata adottata in virtù di qualche atto legislativo. Fu in origine la superiorità del dritto Giustinianeo chc le diè preminenza aopra tutte le altre legislazioni de' barbari , ed il primo Principe , il quale ne comandò espressamente l'osservanza fu il Re Ferdinando I. ( allora IV. ) con dispaccio dell'anno 177.}) col quale ordinò che i Tribunali citassero la legge Romana sulla quale fondavano le loro sentenze , salvo il giustificarle in preferenza con una legge nazionale o municipale posteriore, se ve ne fosse in proposito. Siffatta disposizione fu saggia abbastanza, ed in lei traluce quell'alto discernimento che 1' immortale Ferdinando poni'ile va , poiché ad es~;i l'anno «co le npinioui de'più accreditati pubblicisti.