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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   ifS
   - Quando il decielo non sia foinialo sulla proposiiio-nc di mi Ministro Segretario di Slato , la firma del R< viene sola contrassegnata da quella del Presidente come Ministro Cancelliere.
   1 decreti quando contengono disposizioni legislative di qualunque natura, debbon essere pubblicati al pari delle leggi (i).
   Le lorme particolari del regolamento sono le stesse di quelle enunciale pel decreto, solo sì aggiunge alla sottoscrizione del Re 1' espressione /' approvo , ovvero approvato .
   1 reali rescritti non hanno nessuna delle enunciate Forme. Essi vanno firmali dai Ministri Scgrelarii di Stalo, ed indirilti agi' Impiegati del governo per loro norma , onde bene interpretare ed applicare le sovrane disposizioni di cui fan parola. È permesso alle autorità giudiziarie ed amministrative presentare le loro osservazioni per rimostrare , tanto sulle disposizioni contenute nei reali rc-seriui , che sulle decisioni de' dubhii clic avessero fatto materia di regolamento. Qualora in vista di tali rimostranze si rivoca la precedente reale risoluzione, ciò vien comunicato con un novello rescritto : se rimane ferma, de-v* essere ridotta a forma di decreto.
   Oltre i reali rescritti , i Ministri Segrelarii di Stato sono anche autorizzali a firmare le così dette min isteria/', o sieno lettere di officio , dirette ai Ministri Scgrelarii di Stato , alle Autorità , ai pubblici Funzionarli, ed a qua iuuquc altra persona. 11 di loro oggetto si è :
   l. Domandare e ricevere dalle Autorità dipendente tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari! a prepn rare le sovrane decisioni.
   Sopravvedere alla condotta de' pubblici funziona-rj , e dare ai medesimi tutte quelle disposizioni convenienti ad assicurare il real servizio , ed il bene della pubblica amministrazione.
   È permesso ancora alle suddette autorità rimostrare su tali disposizioni , ma ove sillallc rimostranze non sieno ascollate da' Ministri Scgrelarii di Stato , debbono i medesimi presentarle al Re nel Consiglio di Stalo , e la de-
   (i) A'edi il decr«lc drgli li maggio 1811