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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi
Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419
alone «oviiie e ministeriali , listerui c buon ordine. 1. egli nel dovere , ricevute che avrà dal Dircttor generale tutte le carte suddette originali, di esaminare gli antecedenti, se ve ne esistono, e quindi farne la referenda al detto Dircttor generale per le disposizioni opportune . Se queste disposizioni sieno tali ebe debbano parteciparsi in copia a'capi di uffizio o ad altre amministrazioni , sarà egli che dovrà sottoscriverle . E quindi incaricato:
1.° Della redazione di tutte le lettere e de'rapporti riguardanti la corrispondenza col ministro delle Finanze e eoi capi delle altre amministrazioni non solo , che con gl' Intendenti delle provincie ed altri funzionari ;
2. Della tenuta in tutta regola de' diversi registri per ordine alfabetico, ne'quali si prende nota di tutte le carte clic entrano e che escono dalla direzione ; come pure rie'reali decreti di concessioni di pensioni-,
3. Di riunire tutti gli antecedenti e formarne i corrispondenti reassunti per potersi proporre al Direttore generale -,
4. Di riunire e tener conto di tutte le carte e registri relativi a' pagamenti de' pensionisti , clic si eseguono nelle provincie al di quà dei faro, e nella capitale dei reali domini oltre il faro;
5.u E finalmente di eseguire esattamente tutto ciò che sarà loro imposto dal capo del Segretariato , responsabile del buon andamento dei servizio (i).
jDella Conlroloria .
Appartiene a questo ripartimento il controllo di tutte le operazioni contabili degli altri tre ripartimcnti the seguono, di cui il Controloro è responsabile. Ed è per ciò che al medesimo debbono somministrarsi tutti gli elementi donde possa stabilirsi una scrittura di controllo a stile semplice, tanto pel ramo delle rendite, clic per le pensioni , e tutte le successive variazioni che vi potranno essere, per cosi avere le notizie da servirgli di regola alla conlt'ollazionc. E dell'obbligo di questo riparlimento altresì lo stabilimento di una scrittura corollaria a stili: doppio , la quale riunendo in esso i conti generali e ricapitolativi di ambi i rami, cioè rendite e pensioni, sieno
(ì) Vedi il regolamento del 17 gennaio 1 Su3 art. 1 c i.