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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi
Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419
Idee generali su questa specie d'imposta.
Nelle Monarchie moderate , in cui tutte le volontà particolari sono espresse dalla sola ed unica volontà del Monarca , in cui il solo Monarca può conoscere tutte le risorse dello stato, e valutare i mezzi più idonei per accorrere ai bisogni del medesimo; e ben ragionevole, che qualora presso questi stati , trattar si voglia d'imposizioni, il Monarca fissar ne debba la natura e 1' estensione , come pure determinare su quali oggetti debbono esser levate.
In conseguenza di questo principio vero, quanto costante , il Re esaminate le circostanze dello stato , i bisogni e le risorse del medesimo, in ogui anno determina a qual somma ascender deve la contribuzione fondiaria , contribuzione che vien sempre aumentata di un dato numero di grana per ogni ducato, denominali perciò addizionali. Gli oggetti sottoposti a questa contribuzione sono:
1.° Le terre di qualsivoglia natura , anche incolte , eccettuate però le strade e piazze pubbliche, ed i fiumi:
2.° Le case di Città e di Campagna che servono all'abitazione, od all'industria rurale, le officine, fabbriche e manifatture:
3.° I laghi, i canali di navigazione, le miniere, e le cave di pietre (i):
Vi sono tuttavia de'possessori di beni fondi, che quantunque padroni de' medesimi, han 1' obbligo nondimeno di prestare delle annualità , sia in derrate , sia in danaro a favore de'padroni originarj de'fondi: queste annualità sono alcune volte vitalizie, altre volte perpetue. E corno clic la contribuzione soddisfar si deve a all' attuale possessore delle cose su cui gravita, ragion voleva che a questi si dasse il mezzo come indennizzarsi di una tal
Erestazionc, sopra del padrone originario che ne percepisce i rendita. Il legislatore quindi, dopo di aver fissato in massima, che la contribuzione fondiaria non eccederà mai il quinto della rendita netta del fondo fruttifero , ha disposto , che trattandosi di censi , canoni , terraggi , od altre annue prestazioni, solto qualunque denominazione, sia in danaro od in generi, sia di somme fisse o di prestazione di frutti , i rcddenli , nel pagarle ai padroni originari , ne ritengano la quinta parte; i debitori di annua-
(i) Lp{ri;c degli 8 novembre i9oG c decretu de'io giugno 1S17