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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi
Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419
.,tà diverse dalle precedenti , ritengono il io per 100 su le annualità medesime; ed il 5 per 100 i debitori di rendite vitalizie (1).
Basi dell' imposizione fondiaria .
Le basi di questa contribuzione sono, la rendita netta de' fondi , e la loro bontà rispettiva . La rendita nella consiste nel prezzo del prodotto lordo del fondo , depurato dalle jpcsc di coltura, di conservazione, di mantenimento; e quindi il prezzo di questo prodotto può esser valutato dal valore medio , calcolato su gli affitti di un decennio , o dall' interesse del prezzo de' fondi , qualora la compra sia stata fatta durante il decennio medesimo . La bontà rispettiva poi, consiste nella maggiore o minore utilità che procurano al proprietario.
Premesse queste nozioni , ne deriva come legittima conseguenza : 1. che le terre di qualunque natura si valutano in ragione della loro estensione e bontà , calcolando il valore imponibile su'documenti che si esibiscono , o su gli affitti di un decennio ^ ovvero sull'interesse del capitale impiegato nel comprarle : quelle poi addette a delizie , si valutano come le migliori terre coltivate del comune : a.0 che la rendita netta delle case di abitazione è calcolata in ragione degli affitti di un decennio , dedu-ceudone il quarto per le riparazioni, e pel progressivo deperimento: 3.° che la rendita de'mulini e degli edifizj addetti a manifatture, si valuta parimente in ragione degli affitti di un decennio, deduccndonc il terzo, a causa delle maggiori riparazioni , e del più facile deperimento : 4.0 che lo fabbriche rustiche construile ncll' interno delle terre , per servire esclusivamente agli usi di agricoltura o di pastorizia, si valutano in ragione dell'estensione del suolo che occupano , assimilato , in quanto al valore imponibile alle migliori terre del comune (a) .
11 legislatore nondimeno nel fissare queste basi , non ha perduto mai di vista 1' incoraggiamento dovuto all' a-grieollnra, ed al miglioramento de'luoghi fabbricati; quindi ha voluto: i.u che le case e gli edifici construiti di pianta, .sopra suoli ove niun edificio siavi stato pel corso di anni
(i) Vedi l'articolo 3 del real decreto de' ir> pmgno 1817.
Legge degli 8 novembre ifio6. e deci-i to ile'10 giugno 1 ? 17-
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