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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi
Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419
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che il jus exiturce di grana 21 ad once , sia slato posto da Federico II nel 1220. Il primo si esigeva sotlo prelesto della costruzione e man leni mento del porto, da tutte le navi chc entravano : era di carlini i5 fino a ducati 18 relativamente alla qualitą della nave ed al numero delle gabbie. Le piccole navi senza coperta pagavano poi il falangaggio.
Ignoriamo del pari 1' epoca degli nitri due dritti detti jus ponderis e jus inensurce. 11 dritto del peso nella dogana si esigeva di grana 5 a cantato da tutte le merci soggellc a peso quando si contrattavano. Pel dritto della misura si esigeva quando un carlino e quando due per ogni 100 canne, giusta la qualitą del genere.
11 jus resince seu reficce, quasi jus traficce , diaono i nostri forensi, denominato pure jus salmaltium o sal-marum, di carlini 16 a carro c di grana 27 a soma , era stabilito sulle mercanzie che venivano per terra ed uscivano per mare, e venivano per mare ed uscivano per terra .
Dev' essere antico ancora il dritto del passo e dell' ultima uscita del Regno, jus ultima exiluroe seu grascia . Si esigea alla ragione del 10 per 100 sul valore delle merci chc si cstraevano nei confini del Regno , dove soprantcndcvano i doganieri , perchč non uscissero le merci proibite .
Vi era un altro antico dazio del 10 per zoo sopra tutti i prodotti del Regno chc si volevano estrarre per lo stato Pontificio: era distinto col nome di decina?., jus decimi 0 decini.
Nel sistema delle finanze di allora erano sottoposti a dazii i soli generi per uso di commercio , e non quel li per uso particolare delle famiglie. Di qui venne chc generalmente nel Regno il cittadino nella propria patria non pagava il dritto di contrattazione . Niuno pagava il pedaggio sul trasporto delle robe che servivano al proprio uso. Nei primi tempi della nostra Monarchia i plateatici , come gli altri dritti doganali, si esigevano da'ba-1 ivi per commcssionc de'Camcrarii. Indi venuto in uso di concedere in feudo le terre, e pił appresso le popolazioni col mero e misto imperio sotlo nome di baliva , 111 molti paesi fu ancora conceduto il plateatico ed altri dritti doganali. A molti comuni fu fatta concessione della baliva e della piazza separatamente dal feudo.