Stai consultando: 'Quadro storico analitico degli atti del Governo de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi',

   

Pagina (235/426)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (235/426)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   c nell' inviar le lettere , perché non se ne ritardasse il cammino.
   Si ordina di non doversi pubblicar notizie clic mai fossero state scritte , senza comunicarle prima al Viceré ed averne ottenuto il permesso.
   Si proibisce di consegnar le lettere a qualunque persona senza averne prima ottenuta la licenza.
   Si ordina a' postiglioni di dar notizia di tutte le persone che fosser venute con la posta.
   Si proibisce di spedire postiglione o staffetta senza averne ottenuto licenza.
   Si ordina di non darsi le poste per lo cammino a veruna persona senza esservi la patente del maestro di posta da spedirsi precedente 1' ottenuta licenza.
   Si prescrivono minute istruzioni da eseguirsi quando spedivansi staffette per Roma o altrove , nel Regno e fuori di esso.
   Si ordina che a'corrieri dar non si dovesse più della decima del loro viaggio; e che ogni corriere fosse finito di pagare appena appariva che l'ordine ricevuto fosse stato da lui eseguito.
   Si dà riparo alla tardità di servizio che faceasi da sei corrieri pedoni ordinarii de' quali servivasi la Regia. Corte.
   Si dà la libertà a' corrieri di servire altre persone particolari ad onta che i mastri di posta vi si opponessero ; ma si vieta a questi ultimi di permettere a' corrieri eh' estraessero dal regno danaro , oro , gioie e sete in contrabbando.
   Si ordina finalmente clic alterar non si potesse il pagamento delle poste finché non si fosse l'atto o pubblicata 1 1 -¦
   ma prammatica.
   Poi lo stesso duca di Àlcalà a'28 settembre del i564 pubblicò altro bando , col quale vietò il frodare indirettamente agli ordinari procacci col mandarsi in Roma comitiva di cavalli accompagnati da più persone trasportando roba , e permise soltando di prendere a fitto i cavalli dalle particolari persone, e d'inviar corrieri a piedi senza chieder licenza dal maestro di posta. l)i questo bando ne ordinò poi 1' osservanza il Cutdinal di Granycla il di i5 gennajo \5-j2.
   paragrafi di questa pri-