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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi
Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419
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de' nostri decreti de' 28 di maggio 1S16 e de' 20 di luglio 1818. GÌ' impiegati delle officine delle provincie potranno darle con viglietti di deposito di pubblici negozianti j o di proprietari conosciuti e di soddisfazione dei Sottointendenti, ovvero de' Sindaci de' comuni. I maestri di posta saranno abilitali a darle in beni fondi.
16. I contabili delle officine di Napoli ed i Direttori delle provincie , i quali si trovano di aver dato una cauzione in beni fondi , potranno avvalersi di quella già data.
17. Ne' casi di passaggio ad altre officine di alcuno degli attuali impiegati si potranno far continuare le cauzioni per essi date., qualora i garanti consentano ad estenderle anche al nuovo.
18. Se il passaggio sia ad un' officina che richiegga una più forte cauzione , il supplemento sara fornito ia iscrizioni sul Gran Libro.
ig. Sarà in libertà degl'impiegati di ricusare un passaggio clic produca promozione , quante volte non riesca loro di fornire il supplimento di cauzione.
20. li vietalo di entrare nel possesso degl' impieghi che saranno da oggi innanzi conferiti , se prima non sarà data la corrispondente cauzione, la quale dovrà garantire indeterminatamente il contabile e per 1' impiego di cui prende 1' esercizio , e per tulli gli altri neJ quali pel trailo successivo potrà essere traslocato ; salvo a fornire a'termini dell'art. 18, il supplimento, laddove le nuove cariche lo richieggano.
21. Le cauzioni non potranno essere sciolte dall'amministrazione generale se prima non siano state dalla Gran Corte de'Conli diffinilivamentc giudicati i conti degli esercizi ne'quali avran preso ingerenza i contabili, le di cui cauzioni si vorranno citare.Questa disposizione non ò applicabile a'maestri di posta, le cauzioni de'quali potranno essere sciolte, finito l'affitto ed ultimato ogni loro interesse diretto 0 indiretto coli' amministrazione.
22. I portalettere che saranno destinati alla distribuzione delle lettere per la cillà , verseranno da ora innanzi noli' amministrazione la somma di ducali venti , la quale resterà in deposito in luogo di cauzione per sicurezza del prudono delle lettere che passa per le loro mani.
.23. Sarà considerata una la massa degl' impiegati ,