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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   si traiti d' impiegati contabili , ovvero di casi in cui il passaggio potrà portare diminuzione di soldo agi' impiegali , il Direttor generale ne prenderà precedentemente I' approvazione dal Ministro delle finanze.
   41. Il Direttor generale potrà accordare agl'impiegati , per convenienti motivi, il congedo fino ad un mese : fino a due mesi potranno i congedi essere accordati dal Ministro delle finanze : per un tempo più lungo direttamente da noi. Ne'casi di congedo ad impiegati contabili , dovranno costoro sostituire individui su' de'quali 1' amministrazione non incontri difficoltà; e dovranno rispondere dell'esercizio di essi , anche, se occorra, col consenso de' loro garanti.
   42. In mancanza di alcuno de' principali impiegati c specialmente de' controlori , il Direttor generale potrà loro sostituire altri individui fra gl' impiegali dell' amministrazione , che egli crederà più idonei , fino a che duri 1' impedimento.
   43. Durante il congedo , gl' impiegati godranno solamente la metà del soldo -, e senza 1' autorizzazione del nostro Ministro delle finanze non potrà in niun caso esser pagalo il soldo intero.
   44. Il Direttor generale potrà disporre la ritenuta del soldo da due giorni fino ad un mese per gl' impiegali, i quali , senza causa legittima , abbandoneranno il loro posto j e per quelli i quali si renderanno oscitanti nel servizio , o commetteranno insubordinazione.
   45. In caso che le mancanze sicno più gravi e diverse da quelle enunciale ncll' articolo precedente ; in caso d'irregolarità per parte de' contabili , o di rifiuto di render conto del danaro o degli oggetti e delle scritture riguardanti la loro contabilità ; il Direttor generale
   potrà sospendere qualunque impiegato dalle sue funzioni, ,
   colla limitazione clic per quelli di nostra nomina dovrà darne conto al Ministro delle finanze , ove la sospensione oltrepassi la durata di un mese.
   46. Ove per effetto di alcuna verifica si venisse a conoscere che gl' interessi reali o del pubblico fossero in manifesto pericolo , e vi fosse una straordinaria urgenza nel ripararlo , il Direttor generale potrà disporre 1' arresto de' conlabili ; e potrà in seguilo a suo giudizio , secondo la varia natura de' casi , darne parie al Ministro delle finanze per lo ulteriori disposizioni.