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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   eenza di essa venne proibito farsi i tagli. Si prescrisse contemporaneamente di usar la massima vigilanza perchè il taglio non eccedesse i limiti della licenza e non si devastassero i boschi interamente per ridurli a terreno se-minatorio ; ed analogamente a queste Sovrane prescrizioni fu emanato il celebre bando dalla Regia Camera della Sommaria del 6 febbrajo 1769.
   In seguito la legge de' 18 ottobre 1819 e quindi quella de' 21 agosto 1826 sanzionarono la massima che il dritto di proprietà, cioc., l'uso che de'suoi beni ciascun privato può fare , è per principio di pubblica utilità , o sia di ragion pubblica intrinsecamente soggetto alla condizione di esercitarsi un tal dritto senza nuocere ad altri.
   Ma per condurre a buon fine le cose fin qui espresse , di un'amministrazione vi era d'uopo, la quale della costituzion fisica delle nostre terre e delle nostre acque avesse saputo valutare le variazioni e dirigerne 1' economia.
   Ed ecco coinc le cognizioni geodesiche ed idrauliche nella valutazione e designazione delle terre salde e della economia de' boschi trovano un' addentellalo non solo , ma una connessione di inerenza. Ed ecco come conseguentemente nell' adottato sistema di concentrazione la riunione dell' amministrazione generale de' ponti c strade e delle opere pubbliche , andava con 1' amministrazione generale de'boschi e foreste riunita. Dopo di che , per qual motivo le amministrazioni della caccia e della pesca esser potevano da esse separate ed indipendenti ?
   Son queste le ragioni per le quali il rcal decreto de'25 febbrajo 1826 fonda e riunisce in una sola Amministrazione lutti questi oggetti , ed e perciò che la medesima e incaricata di tutti 'i rami di servizio relativo ai progetti , alia direzione ed alla esecuzione delle strade , de' ponti , de' canali idi navigazione e d' irrigazione e della navigazione de' fiumi , del regolamento e delle ar-ginazioni de'fiumi e torrenti , del prosciugamento de'laghi e degli slagni, e di ogni altra specie di bonificazione di terreni, de'porli commerciali, e generalmente di ogni altra opera pubblica ed anche comunale , ove ne abbia particolare incarico (1). Ila essa 1' amministrazione
   (1) Sullo stato delle opere pubbliche ilelavori comunali del 1810 e