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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Jio
   a quest' oggetto , insorte fr.i 1 fisco c«\ i particolari , fra ccnsuarj , i comuni , i corpi morali ctl il fisco; 5. i ricorsi prodotti conila le liquidazioni spedile a carico dei conlabili debitori dello Stalo, affili di potersi agire giudiziariamente, per l'espropria de'loro beni, o di quelli de'loro cauzionaij; (1) G. giudica csclnsivamentc (in quanto ni contenzioso amministrativo ) tulle le controversie concernenti l' esecuzione de' contratti celebrati co' Mini-siri di Siato , ed i lavori e le forniture eseguile pel servizio de' loro Ministeri.
   La Camera medesima è specialmente incaricata di dire il suo parere su le liquidazioni delle pensioni, secondo clic vien prescritto nel decreto de'3 maggio 1816. Finalmente giudica su le ricuse prodotte contra di un intero Consiglio d' intendenza.
   E poiebù questa Camera pronunzia sempre le sue decisioni sopra oggetti di pubblica amministrazione , centro e supremo motore della quale è il Re; le medesime perciò non possono essere eseguile senza 1' approvazione Sovrana (2).
   Camere de' conti ; loro attribuzioni.
   Le due rimanenti Camere, dette de' conti, sono precisamente incaricate di esaminare e giudicare i conti delle rendite e delle spese del danaro regio , i conti delle provincie, ed i comi di quo' comuni, il cui stalo discusso e decretato dal Re.
   Le «incisioni di queste Camere debbono mandarsi in esecuzione non ostante qualunque ricorso contra delle me desiale. Nondimeno qualora il pubblico Ministero od il contabile , .1 cui il conto appartiene , a causa della verificazione di altri conli , discovrano , clic nel conto già esaminalo sono corsi errori di calcolo o di posizione , omissioni, falsità , o doppio impiego, il conto medesimo dev'essere riveduto dalla Camera che lo avrà giudicato, dietro richiesta sia del Ministero pubblico , sia del con-
   (1) I ricorsi qui mentovali non impediscono V esecuzione delle ingiuste liquidazipni. Nondimeno però la Camera nuche prima di divenire al formale esame del ricorso , può proporre al Ite la sospensione , quando conosce chc il ricorso sia fondato in giustizia.
   (•>) Vedi la legge de' uj marzo 1817.