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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi
Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419
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sono obbligali di rimettere alla Gian Corte de' Conti un bilancio dell' introito ed esito, ed i funzionarj della Tesoreria gli stali di situazione : su di essi la Gran Corte procederà ad un'esame sommario; e riconoscendosi altras-so di percezione per negligenza o dolo de' ricevitori, dee la Gran Corte farne rapporto al Ministro delle finanze.
I conti de' ricevitori generali e distrettuali , prima di spedirsi alla Gran Corte de' Conti debbono esser concordali dal Tesoriere generale in quanto all' introito , e dal Pagator generale per gli esiti -, quindi debbono esser vistali dal Controloro generale per quanto riguarda la sola concordanza , giusta 1' art. i38 e seguente del regolamento de'25 dicembre 181G.
Le basi principali di questa importantissima parte di pubblica amministrazione sono le seguenti.
1. Niun pagamento potrà ordinarsi da'Direttori ge nerali o dalla Tesoreria , se non è compreso nello stalo discusso, approvalo da Sua Maestà, o autorizzato da' regolamenti generali.
2. I pagamenti di somme , non comprese negli stati discussi o da' regolamenti generali , debbono farsi a vista dell' autorizzazione Sovrana ; il mandato di pagamento dev' essere accompagnato dalla copia legale dell' anzidetta autorizzazione. Lo slesso dee dirsi per quelli ordinati da' Ministri.
3. Per qualche spesa urgente non autorizzata , nò compresa negli stati discussi , o inversioni di fondi , i Direttori ne debbono procurare la regolarizzazione , ottenendo la corrispondente autorizzazione.
4. I conti debbonsi presentare nel modo prescritto dal real decreto de' 2 febbrajo 1818 accompagnali dal e liste o stati di carico , da' bilanci , ed altri documcnii giustificativi , cioè dell' ordinativo c ricevo della parte prendente.
Sul dippiù ci riportiamo al decreto di sopra indicato, ed al regolamento per le Camere contabili della Gran Corte de' Comi.