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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   materia agliate , specialmente dal 1570 sino al 1587 , il risultameli lo delle quali fu mai sempre in favore de'drit-ti dell' amministrazione laica.
   11 concordato del 1741 diede a questa materia una nuova forma. Le està urite , le confraternite , gli spedali, ed altri luoghi pii di siinil natura , fondali 0 governali dai laici , furon soggetti alla visita de' Vescovi quotiti spiritualia tantum , e furon dichiarati esenti da qualunque ingerenza vescovile in tutto il resto. Se non che fu permesso al Vescovo di destinare soltanto un deputalo ecclesiastico , per intervenire al rendimento do' conti che in ogni anno si faceva da' comuni; e la revisione di questi conti, fu ( sotto la dipendenza del governo ) affidata ad un tribunale denominalo misto, perchè parie de' suoi membri erano nominali dal Re e parte dal Papa.
   Nondimeno furono esentati dalla visita de' Vescovi , e dalla giurisdizione del tribunale misto le chiese od i luoghi pii di regia fondazione e dotazione, e tulli gli altri stabilimenti posti in limine fondationis sotto 1' immediala protezione del Re. Successivamente fu deciso che lo stesso effetto produr dovesse la proiezione Sovrana accordata dopo intervallo e la destinazione di un delegato protettore. In forza di queste disposizioni , in Napoli il monte de' poveri bisognosi , gli spedali , la redenzione de' cattivi , e tanti altri luoghi pii del regno , che godevano del privilegio di aver delegali, rimasero esenti daI-< la giurisdizione del tribunale misto. E come chc l'esistenza legale di uno stabilimento comincia realmente dall' e-poca in cui la sovranità lo ha riconosciuto, così per molli luoghi pii si spedisce il regio assenso di fondazione, e con esso la grazia della protezione Sovrana , e la destinazione di un delegalo protettore, e quindi venivano anche questi ad essere esenti dalla giurisdizione del tribunale misto.
   Per tal modo vi furono due classi di luoghi pii , una cioè non soggetta al tribunale misto , e dava i suoi conti a' delegati, o al delegato della giurisdizione, secondo la forma prescritta dagli ordini del 1754: questa classe non aveva centralità alcuna , e poco si conosceva il numero degli stabilimenti che vi si contenevano. L' altra classe soggetta al tribunale misto era più numerosa , ma quasi del tulio incogniti erano gli stabilimenti c le pie insliluzioui chc ne lacevau parte.