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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   dai cui responsi 11011 potevano diseost >rsi. L' appello dalle loro sentenze , dette allora decreti .si doveva produrre alle Regie Udienze.
   Dei Giudici (ti seconda c terza istanza.
   Taluni Baroni aveva 11 dritto di nominare non solo il governatore di giustizia , ma un giudice altresė che in seconda istanza riesaminava i di costui decreti ; e vi era tra essi chi godeva dilla prerogativa di nominare ancora un giudice di terza istanza. Dai decreti di costoro si appellava alle Regie Udienze.
   Delle Regie Udienze provinciali.
   In ciascun capoluogo delle dodici provincie ( eccetto quella di Terra di Lavoro ) vi era un tribunale colle-giato denominato Regia Udienza , il quale constava di un preside senza voto , ossia senza facoltā di pronunziare la sua opinione si nelle cause civili che nelle criminali , ( salvo se non fosse dottor laureato ) , di un capo di ruota, di due uditori , di 1111 fiscale, di un avvocalo de' poveri , e di un sollecitator listale , oltre ad un numero d' inquisitori che non avevan ne soldo, nč carriera nč avvenire.
   La giurisdizione delle Regie Udienze , limitala anch' essa all' ambito territoriale di ciascuna provincia , comprendeva cosė le cause civili che le criminali, eccetto sempre quelle che riguardavano persone o materie privilegiate.
   lissc faccvan tun i mi talora di tribunali di prima istanza , e talora di tribunali di appello , ovvero di revisione Inoltre procedevano qu. rido con le loro facoltā ordinarie , e quando come delegate perpetue , ossia per delegazioni scritte in corpore iuris.
   Precedevano come tribunali di prima istanza : 1. nelle cause civili de' pupilli , delle vedove , e de' miserabili che avessero eletta la giurisdizione loro ; a. n dizj di reali commessi in officio dai govrn-dici baronali.
   Procedevano d' altronde come tribunali di appello o di revisione: 1. in tutte le cause civili o criminali, ove vi fos$e stato appello dai decreti de' governatori locali