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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi
Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419
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di una prammatica del 1735 emanata in Palermo da Carlo III.
Dai decreti della Vicaria Criminale l'appello dovea prodursi al Saero Consiglio ; salvo però nel caso eh' essa avesse proceduto come delegata.
Del Sacro Regio Consiglio.
Questo tribunale era inappellabile ; e comunque formasse ancora esso un sol corpo , era nondimeno diviso in quattro camere ossia ruote. 11 medesimo , al pari che le Regie Udienze e la Vicaria, faeca funzione talora di tribunale di prima istanza , e tal' altra di tribunale di appello.
Facea funzioni di prima istanza :
1. In tutte le cause civili sol che sorpassassero il valore di ducati 5oo, promiscuamente però con tulli i giudici , governatori e tribunali del regno ; se non che , se la causa era stata introdotta già nella Vicaria Civile , il Sacro Consiglio non poteva avocarla a se.
2. In tutte le cause nelle quali si dispulava della pertinenza de' fondi nobili , o de' titoli e riritti annessi ai medesimi ; purché però non vi fosse interesse alcuno del fisco. Pramni ¦ 3 de uff. S. R. C.
3. iSclle quistioni che muovevansi intorno alla nobiltà delle fan' '¦• P-amm. sud.
4. Nelle 1 ' • ir 1 7no all'occasione di eleggersi i ..i.ri amministratori municipali. ( Pranim f P. S. ) ; eccetto però di quei comuni the a v esser dedotto il lor patrimonio nella Regia Camera delia Sommaria, la qnkle in tal caso era la sola competerle a prudere in sim.li cause.
5. Inoltre , ni solo Saero Consiglio apparteneva il supplire r.l consenso de'padri nel caso c he essi dissentissero dai matrimonj che i loro figli volevan contrarre , ben inteso che aveva l'obbligo di farne rapporto al he.
6. E finalmente allo slcsso Sacro Consiglio s' apparteneva il permettere T alienazione de' boni soggetti a fe-dccommcssi. Su questo punto però è da osservare . 1. che di questa stessa prerogativa godeva altresì la Vicaria civile., la quale avea 1' obbligo di farne rapporto al Sacro Consiglio ; 2. che ove si trattava di beni o di persone soggette alla giurisdizione della Regia Camera della Som-