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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   lìectiis Camene Sanata* Clarce. Essa era composta «lai Presidente , dai quattro capi delle ruote del Sacro Regio Consiglio e da un segretario, oltre a varj ufliziali minori; se non che nell'anno iy(58 fu alla medesima aggiunto un magistrato col titolo di avvocato della corona , le cui attribuzioni erano di promuovere e sostenere i dritti della Sovranità , e precisamente quei di regio patronato su i bcneficj : funzioni nelle quali aveva compagno un cosi detto promoter fiscale
   Colla qualità di tribunale di prima istanza , alla medesima apparteneva: 1. il giudicare tutte le cause nelle quali era interessata la città di Napoli ; e ciò in virtù ai una prammatica dell' anno 1746 : ben inteso clic in quelle cause nelle quali vi era interesse diretto del fisco , il giudicarle non apparteneva a lei , ma sibbene alla Regia Camera della Sommaria ; 2. il dichiarare , se un benefizio qualunque fosse eeclesialico o laicale , c se di patronato regio , o di libera collazione.
   Col carattere poi di tribunale di appello o di revisione, alla medesima apparteneva: 1. il riesame di tutti i decreti e di tutte le sentenze di quei giudici o tribunali che avevan proceduto nelle cause criminali per delegazione scritta in corpore juris ; 2. 1' esame de' gravami , ossia appelli prodotti dai decreti del Presidente del Sacro Consiglio , o del Delegato della Giurisdizione.
   Col carattere di corpo consulente pronunziava la sua opinione su tutti gli all'ari sui quali piaceva alle Segreterie di Stato , ossia ai Ministeri , di richiedere il di lei consiglio.
   E finalmente alla stessa Real Camera di S. Chiara era dato lo esercitare le seguenti funzioni governative : cioè , 1. visitar le prigioni , e liberar quei debitori che meritavano indulgenza a cagione della loro miseria; 2. il permettere l'alienazione o l'ipoteca de'beni feudali e dotali , e di quei de' comuni ; 3. la spedizione de' prvv ilo-gi feudali , e de' diplomi de' titoli o delle dichiarazioni di nobiltà , non che de' permessi di tener fiere o mercati ; 4. il dispensare dall' obbligo del deposito coloro clic impugnavano per capi di nullità i decreti o le sentenze de: tribunali; 5. lo accordare o il negare il regio exccjua-tur alle bolle pontificie , e il recipiatur ad ogni carta proveniente dall'estero; 6. il permettere o il vietare la stampa de' libri ; 7. il risolvere le quistiani di premine»-