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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   za chc solevano insorgere tra le congregazioni di spirilo , e simili corporazioni.
   Dei Catapani.
   Eran costoro altrettanti u (Viziali municipali eletti dai comuni. 11 loro incarico si limitava: r. a (issare il prezzo di taluni generi alimentar] venali; -j. ad esaminare i pesi e le misure di cui i venditori l'aeean uso , con facoltà di punire i contravventori con una multa non maggiore di carlini quindici , ed ordinare altresì il di loro arresto nel solo caso però di flagranza. Delle ordinazioni de'catapani l'appello dovea prodursi ai governatori locali. In Napoli tali funzioni eran confidale al così detto sonalo della città , il quale polca ancora ordinar 1' arresto de' contravventori non sorpresi in flagranza sol che gli ordini suoi l'ossero corredati del voto dell' assessore , e poteva altresì irrogar pene corporali , eccetto la pena di morte , di lavori forzati , e di esilio dal regno. Questi poteri però erano in ciascun mese confidali ad un solo de' membri del senato , il quale assumeva il carattere di giustiziere. Dai decreti ed ordini di lui 1' appello dovea prodursi al regio senato.
   Dei Portolani di terra.
   Eran costoro altrettanti ulfiziali municipali incaricati della cura delle piazze e strade comunali , con facoltà di punire coloro che le occupassero , o le degradassero , salvo 1' appello dalle loro ordinazioni ai governatori locali.
   In taiam cornimi «mulo affilio trovatasi conceduto a titolo di iciiclo o ai comuni stessi, o ai baroni. Ove ciò era , c.ssi nominavano il portolano senza che vi fosse bisogno di attendere 1' approvazione di alcuno : ma ove la portolania non Irovavnsi conceduta in feudo , i comuni doveano trasmettere atta Regia Camera della Sommaria la lista di tre candidati , fra quali la medesima ne sceglieva uno.
   Non è da tacere finalmente che i baroni, ai quali trovatasi conceduta la portolani:! in feudo, solcano darla in affitto al maggiore offer nle od agli stessi comuni , mediante un' annua retribuzione.