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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   yioni iul Tavoliere nè vi con ducevano armenti. Nè solo i locali veri c fìttizj eran soggetti alla giurisdizione doganale , ma benanche i servi e familiari tutti de' medesimi, i loro pastori , i compratori delle loro lane pelli e formaggi , e tutti coloro eli' esercitavano un mestiere attinente alla postorizia , non esclusi i fabbricanti delle fiscelle. In conseguenza tulle le cause civili e criminali chc insorgevano tra persone delle riferite classi, erano di special cognizione del tribunale di Foggia si fattamente che i sudditi suoi non potevano adire altro tribunale sotto pena di ducali 3oo , alla qual multa però andavan soggetti i locati veri , e non i fittizj, mentre che questi consentendo innanzi ad altri tribunali non potevano reclamare il privilegio del foro doganale. Cessava però il privilegio di questo foro ne' seguenti casi, cioè : 1. quando trattavasi di cause per rcddizionc di conti di università , di luoghi pii , c di pubblici stabilimenti •, 2. per cause incaminate presso altri tribunali, pria chc taluno fosse divenuto suddito della dogana -, 4. se un locato , essendo uffiziale baronale , avesse commesso qualche reato in ufficio , purché però il barone istesso non era locato. 1 cittadini napoletani non eran soggetti alla dogana , ma sib-bene alla regia camera , e ciò per loro particolar privilegio. Dalle sentenze del tribunale della dogana di Foggia si appellava , nelle cause ordinarie , alla Regia Camera della Sommaria , c nelle cause di cambiali al delegato de' cambj. L' appello nelle cause civili non era che devolutivo , sino al valore di ducali 5oo , c nelle cause criminali non era ammissibile se non quando irat-tavasi di reali punibili con pena di morie , e con pena afflittiva a vita.
   Al suddetto tribunale di Foggia eran soggette le così dette tenenze doganali , eh' erano uflizj inferiori destinati a decidere le piccole cause de' locati , c venivano esercitati da'così delti luogotenenti, salvo l'appello alla dogana di Foggia. Questi luogotenenti erano sparsi in diversi punti del Regno. La loro residenza ordinaria era Aquila , Solinoua , e Lanciano pei locali di Abruzzo , Castcllancta per quelli della Lucania, Taranto per quelli di Terra d'Otranto , Cosenza o Catanzaro per quelli delle Calabrie che si trovavaìio arrollali alla così detta transazione di Montrpeloso.