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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   tario. Tra i suddetti picsidenli ti eleggeva quello clic andava a presedere alla regia dogana di Foggia.
   Appartenevano alla cognizione di questo tribunale :
   1. Tutte le cause relative a reddizione di conti del tesoriere generale , de' percettori e ricevitori delle pro-vincie, degli amministratori delle università c delle pubbliche amministrazioni.
   2. Tutte le cause che in qualsivoglia modo interessavano il fisco e il Regio Erario , come a dire quelle di contribuzioni pubbliche e di tributi , e di esenzioni da essi , e quelle altresi che aveano per oggetto ragioni di pubblica spettanza , vai dire tesori , miniere , saline , ponti , strade , ecc.
   3. Le cause di natura feudale , cioè a dire d' investitura o di devoluzione di feudi, e di contribuzioni feudali , cioè di adoe , rilevj ccc.
   4. Le cause di proclamazione al demanio 3 ossia di quei comuni che volevano redimersi dalla soggezione feudale.
   5. Tutte le cause civili e criminali deglJ impiegati addetti ad esso tribunale e delle loro famiglie, ed i reali di malversazioue de' ricevitori e contabili.
   6. Giudicava inoltre in grado di appello dalle sentenze del tribunale di Foggia , delle doganellc d'Abruzzo , delle corti della zecca e portolania , e della bagliva di Lecce.
   Le decisioni di questo tribunale erano inappellabili, ma poteva domandarsene il riesame , previa cauzione ed esecuzione provvisionale.
   Conclusione.
   Ogni lettore scorgerà da sè qual confusione regnar doveva ncll' amministrazione della giustizia , confusione nascente e dalla molliplicilà delle giurisdizioni eccezionali e dalla oscura contcrminazione delie rispettive competenze e facoltà di ciascuna magistratura. Se tutte le classi della società non fossero stale agguagliale innanzi alla legge , se i privilegi on fossero siali distrutti, se la Sovranità per lo innanzi parlila e lacerala , non avesse re-vindicalo i suoi dritti c riacquistata la sua integrità, invano poteva sperarsi di veder costituito il potere giudiziario sopra unità e ff-mnlicità di base. I lumi del secolo