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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   « la laviczza del governo l'avevano di già preparata, male vicende del regno 1* accelerarono. Essa fu pronunziata con la legge organica giudiziaria del 20 maggio i8o3.
   ARTICOLO XLIII.
   Dei magistrali sostituiti agli antichi colla riforma del t8o8.
   L' abolizione della feudalità pronunziata con la legge del 2 agosto 1806 fu il primo colpo decisivo scagliato a rovesciare la base degl' inconvenienti.
   La giurisdizione baronale fu revindicata alla corona, senza nemmeno cambiarsi il nome de' governatori.
   Più comuni riunironsi in circondario. I governatori nominati dal goveruo spedironsi a risedere nel capoluogo , mentre i loro supplenti scelti tra i cittadini risedevano iu ciascun comune.
   Le attribuzioni allora lasciaronsi intatte. I nuovi governatori proseguirono a procedere indistintamente per tutte le cause civili in prima istanza , dando luogo all' appello alle regie udienze che furono provvisoriamente mantenute con tutte le altre autorità giudiziarie.
   Al primo colpo successe un secondo egualmente decisivo , dappoiché con legge del di 20 maggio 1808 tutto 1' antico sistema giudiziario fu abbattuto, tanto pel rito, quanto pei giusdicenti.
   La giurisdizione locale si affidò allora ai Giudici di pace sostituiti ai governatori; ma le loro attribuzioni pel ramo civile si limitarono : 1. alle cause puramente personali e mobiliari inappellabilmente sino al valore di 5o franchi, con appello sino a quello di cento franchi; u. a talune azioni reali urgenti, come a dire, quelle pei danni dati, le possessorie ed altre simili nominatamente specificate ; 3. allo sperimento della conciliazione per- tutte le altre cause, la cui conoscenza venne attribuita ai tribunali di prima istanza surrogati alle regie udienze iu ciascuna provincia.
   Cosi questi tribunali , quantunque denominali di prima istanza furono contemporaneamente di primo e secondo grado giurisdizionale : di primo per le cause di loro attribuzione , di lecoudo per qu«ilo di appallo d«; Giudici di pace.