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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi
Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419
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Procedean essi inappellabilmente per le cause di un valore sino alla somma di mille franchi, con appello per le altre; per queste dunque furon creale quattro Corti di appello destinate pei tre Abruzzi in Lanciano, per le Calabrie e Basilicata in Catanzaro , per le Puglie in Al-tamura , per le altre provincie in Napoli.
Il solo commercio , fonte di prosperità per lo stato meritava eccezione , e 1' ebbe in effetti. In Napoli ed in qualche altra città fu destinato un tribunale di commercio ; in altri luoghi ne faceven le veci i tribunali di prima istanza. Gli appelli giudicavansi egualmente dalle stesse Corti di Lanciano , Catanzaro , Altamura e JNapoli.
Unica corte regolatrice fu stabilita in Napoli per mantenere la giurisprudenza nella sua purezza. Con proibizione di non mai entrare nel merito delle cause, fu soltanto incaricata di esaminare , se fossero violati o la legge o il rito. Per simili ragioni potea essa cassare la decisone di una Corte rinviando la causa all' esame di altra Corte.
Balza agli occhi la semplicità di siffatto sistema; pure 1' esperienza del primo anno vi fece scorgere un vóto pel bisogno de' popoli avvezzi fin dalla remota antichità ad avere un bajulo , un governatore , un giusdicente qualunque nel proprio comune. A tal vóto venne supplito con decreto del 6 aprile 1810 che attribuì ai sindaci la facoltà ili giudicare non solamente delle contravvenzioni di polizia municipale e rurale , ma eziandio di giudicare inappellabilmente delle azioni civili non eccedenti il valore di carlini trenta.
Tal sistema progredì lino al i8tò. Allora , ristanra-ta la monarchia , si credè opportuna una seconda riforma onde perfezionare la prima. Essa fu fatta colla legge organica del rag maggio 1K17 ed in forza della quale i magistrati attuali sono quelli appunto di cui andiamo a far parola.
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