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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   ARTICOLO XL1V.
   Dell' organizzazione giudiziaria, giusta la legga de' maggio i8n.
   Pria di parlare de' magistrali conviene tributar gli omaggi della più sincera gratitudine all' immortale Ferdinando 1 di sempre gloriosa ricordanza , che promulgò in questa organizzazione i tre principi che servono di base ad una buona amministrazione della giustizia , e clic si veggon consagrati nella mentovata legge (i).
   11 primo che il potere giudiziario affidato alle sole giurisdizioni autorizzate iu detta legge e tra i limiti delle rispettive attribuzioni non fòsse subordinato che solamente alle autorità della propria gerarchia , proibendosi a qualunque altra autorità di frapporre ostacolo o ritardo all' esercizio delle funzioni giudiziarie , o all' esecuzione de' giudicati.
   Stabilì col secondo principio, clic tutti senza distinzione o privilegio di persona fossero sottoposti alle medesime giurisdizioni j ed alle stesse forme de'giudizj, salvo ciò che era disposto dalle leggi del contenzioso amministrativo , e per la repressione de' delitti militari.
   Assicurò col terzo la proprietà e la libertà individuale di ciascuno , ordinando clic niuno potesse essere privato di una proprietà o di alcuno dei dritti che la legge gii accorda , che per effetto di una sentenza , o di una decisione passata in giudicato. E che niun giudice potesse ordinare l'arresto di alcun cittadinoj nè farlo ritenere in carcere che nei soli casi e nei modi dalla legge prescritti.
   Queste massime conservatrici de'troni furono appunto proclamate in questa legge onde fossero ognora presenti a quei che amministrar dovevano la giustizia. In tal guisa quell'ordine saltuario di giurisdizioni, che distruggeva le giurisdizioni medesime ; quei labcrinli inestricabili di privilegi e di eccezioni , quella moltiplicità di corti , di giudici e di tribunali , che lascia\ ano sempre ignorare cui appartenesse la cognizione di un piato benché minimo ; quel caos in somma di usi e di abusi fo-
   (i) Legge organica dell'ordine giudiziario dei iij maggio 1817 art. 193 a 302.