Stai consultando: 'Quadro storico analitico degli atti del Governo de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi',
Pagina (365/426) Pagina
Pagina (365/426)
Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi
Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419
361
ARTICOLO XL1V.
Dell' organizzazione giudiziaria, giusta la legga de' maggio i8n.
Pria di parlare de' magistrali conviene tributar gli omaggi della più sincera gratitudine all' immortale Ferdinando 1 di sempre gloriosa ricordanza , che promulgò in questa organizzazione i tre principi che servono di base ad una buona amministrazione della giustizia , e clic si veggon consagrati nella mentovata legge (i).
11 primo che il potere giudiziario affidato alle sole giurisdizioni autorizzate iu detta legge e tra i limiti delle rispettive attribuzioni non fòsse subordinato che solamente alle autorità della propria gerarchia , proibendosi a qualunque altra autorità di frapporre ostacolo o ritardo all' esercizio delle funzioni giudiziarie , o all' esecuzione de' giudicati.
Stabilì col secondo principio, clic tutti senza distinzione o privilegio di persona fossero sottoposti alle medesime giurisdizioni j ed alle stesse forme de'giudizj, salvo ciò che era disposto dalle leggi del contenzioso amministrativo , e per la repressione de' delitti militari.
Assicurò col terzo la proprietà e la libertà individuale di ciascuno , ordinando clic niuno potesse essere privato di una proprietà o di alcuno dei dritti che la legge gii accorda , che per effetto di una sentenza , o di una decisione passata in giudicato. E che niun giudice potesse ordinare l'arresto di alcun cittadinoj nè farlo ritenere in carcere che nei soli casi e nei modi dalla legge prescritti.
Queste massime conservatrici de'troni furono appunto proclamate in questa legge onde fossero ognora presenti a quei che amministrar dovevano la giustizia. In tal guisa quell'ordine saltuario di giurisdizioni, che distruggeva le giurisdizioni medesime ; quei labcrinli inestricabili di privilegi e di eccezioni , quella moltiplicità di corti , di giudici e di tribunali , che lascia\ ano sempre ignorare cui appartenesse la cognizione di un piato benché minimo ; quel caos in somma di usi e di abusi fo-
(i) Legge organica dell'ordine giudiziario dei iij maggio 1817 art. 193 a 302.