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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   di altro impedimento, i Conciliatori son suppliti dal fondaco , o dal secondo eletto del comune.
   Dei Giudici di Circondario.
   In ogni circondario vi è un giudice il quale risiede nel comune capo-luogo , se non che Napoli ne ha dodici , uno per ciaschedun quartiere. Essi son nominati dal Re. La durata della loro carica e triennale , ma possono esser confirmati di tre in tre anni. Addette ad ogni giudice vi è un cancelliere. Inoltre , ogni giudice ha un supplente, che ne'casi di assenza, o di altro qual si sia impedimento , assume tutte le di lui funzioni (1).
   Oltre però al supplente che lo rappresenta nel capoluogo , se il circondario consta di più comuni , in ciascun di essi vi è un altro supplente, il quale vi esercita le funzioni della polizia giudiziaria, quelle di giudice di polizia , e quelle ancora di giudice de' delitti , allorché ne riceve la delegazione dal giudice del circondario. Nel caso finalmente che manchino ad un tempo il giudice ed il supplente del capo-luogo , le loro funzioni, sono esercitate dal giudice o supplente del circondario più vicino; se non che in tal caso le funzioni della polizia giudiziaria nel capo-luogo sono affidate al primo eletto del medesimo (2).
   Le l'unzioni di Ministero pubblico presso i giudici di circondario sono affidate al 1. o al 2. eletto. I giudici di circondario esercitano ad un tempo le funzioni: 1. di giudici in materia civile ; 2. di giudici in materia correzionale , il che vuol dire che possono verificare e punire con pene correzionali gli autori e complici de' delitti ; 3. di giudici di polizia, il che vuol dire che possono altresì verificare e punire quei reati minori , che le leggi chiamano contravvenzioni ; 4. di uffiziali di polizia giudiziaria , il che vuol dire che han 1' obbligo di verificare anche quei misfatti che ad essi non è dato di punire; 5. e finalmente di uffiziali della polizia ordinaria.
   La legge organica de'29 maggio 1817, c le istruzioni
   fi) In Sanseyero di Capitanata il giudice ha due supplenti per decreto del 1 dicembre 1823. Due ne ha altresi il giudicato di Foggia per decreto del i3 ottobre 1818.
   (3) V«di il decreto de' 16 dicembre iSi3.