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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Olii
   Delle Gran Corti Civili.
   Nelle provincie al di quà del faro , ossia nel regno di Napoli propriamente detto, vi sono quattro Gran Corti civili , dapprima dette corti di appello. L' una risiede iu ÌNapoli e consta di un presidente , di due vice-presidenti, di ventuno giudici , di un procuratore generale , dì due sostituti di lui , di un cancelliere e di due vice cancellieri. Essa e divisa in tre camere, e comprende nella sua giurisdizione le provincie di Napoli , di Terra di Lavoro , di Principato Citeriore , di Principato Ulteriore , di Contado di Molise, di Capitanala, e di Basilicata. Le altre tre Gran Corli civili, ciascuna consta di un presidente j di sei giudici , di uri proeuralor generale, e di un cancelliere. L' una risiede in Aquila , e comprende nella sua giurisdizione i tre Abruzzi. L'altra risiede in Traili, e comprende terra di Bari e terra di Otranto. La quarta lilialmente risiede in Catanzaro , e comprende le tre Calabrie.
   Ciascuna delle Gran Corti , come ciascuna delle camere, dee giudicare con numero non minore di sette votanti , e nel caso che alenilo de' giudici ordinarj sia assente o impedito dev' essere supplito da uno de' giudici della Gran Corte criminale, e da quegli propriamente eh' è il primo in ordine di nomina ; ma ili niun caso possono intervenire in una Gran Corte piii di tre supplenti.
   Alle Gran Corti civili si appartiene il giudicare: i. Le ordinanze appellabili , emesse , ne' giudizj di sommaria, esposizione , da' presidenti de' tribunali civili , a termini dell' art. 892 delle leggi di procedura civile. 2. Le sentenze appellabili profferite dagli stessi tribunali civili da tribunali di commercio e dagli arbitri , ove questi ultimi però abbiali pronunziato sopra materie, le quali, se 11011 vi fosse stato arbitramento , sarebbero appartenute tanto in prima che iu ultima istanza ai tribunali civili , giusta l'art. 1099 delle leggi di procedura civile. Alle istcssc Gran Corti civili appartiene altresì il giudicare i conllitti , ossia le (mistioni di competenza che possono insorgere fra i tribunali civili compresi nella giurisdizione loro , ed è pur dato ad esse il giudicare i giudici di circondario , i tribunali civili, i tribunali di commercio, e ciascun meni-