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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   abbia presso di essi un agente clic difenda nei giudizi 1 ordine pubblico , le prerogative della sovranità , gl' interessi dello stato , de'stabilimenti pubblici, de'comuni, di tutti quelli in somma clic sono sotto la di lui tutela , ed in tuli' i casi 1' autorità delle leggi ; clic lo avverta de' nuovi casi clic il tempo scovre , onde egli provvegga ai difetti della legislazione; che lo istruisca periodicamente degli ostacoli di fatto che mai si oppongono al libero corso della giustizia ; e clic vegli finalmente alla osservanza de' regolamenti diretti a conservar 1' ordiue e la disciplina nei corpi giudiziarj.
   Or tali appunto sono le funzioni ed i doveri degli esercenti il Ministero pubblico , conosciuti , secondo il rispettivo lor grado , sotto la denominazione taluni di semplici esercenti il Ministero pubblico , tali altri di Re-gj Procuratori , e tali altri di Procuratori generali ; se non che ciascuno di essi Jo esercita nella sfera e ncll' ambito della giurisdizione del giudice o del collegio cui è addetto.
   Non sempre però , nò in tulli i giudizj debbono essi necessariamente intervenire e prender parte. Egli è uopo distinguere su tal proposito i giudizj penali dai giudizj civili. Nei giudizj penali , essendo più direttamente interessata la società , la legge vuole che sempre intervenga il Ministero pubblico , talora però , in qualità di accusatore ossia «li attore , e tal' altra come semplice avvoi a-to della legge. (ì)
   INci giudizj civili all' incontro il Pubblico Ministero uò sempre prendervi parte se vuole , o se vi e invitato ai tribunali e dalle Gran Corti civili ; ma può ancora rimanersi neutrale; se non clic deve necessariamente prendervi parte nei seguenti casi :
   1. Se 1' affare riguarda 1' ordine pubblico , lo stato , il demanio , i comuni , gli stabilimenti pubblici , le donazioni , ed i legati falli a beneficio de' poveri.
   2. Se si tratti dello stato civile delle persone c delle tutele.
   (i~) Se si tratta di misfatti , essi esercitano le funzioni di Ministero pubblico , ma se di delitti e di contravvenzioni , essi intervengono come semplici avvocali della legge , e ciò perchè nei delitti e nelle contravvenzioni, eccetto taluni casi, non vi e luogo ad azione penale senza I' islanza della parte privata. Vedi gli articoli 38 e delle leggi di procedura nei giudizj penali.