Stai consultando: 'Quadro storico analitico degli atti del Governo de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi',
Pagina (390/426) Pagina
Pagina (390/426)
Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi
Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419
390
abbia presso di essi un agente clic difenda nei giudizi 1 ordine pubblico , le prerogative della sovranità , gl' interessi dello stato , de'stabilimenti pubblici, de'comuni, di tutti quelli in somma clic sono sotto la di lui tutela , ed in tuli' i casi 1' autorità delle leggi ; clic lo avverta de' nuovi casi clic il tempo scovre , onde egli provvegga ai difetti della legislazione; che lo istruisca periodicamente degli ostacoli di fatto che mai si oppongono al libero corso della giustizia ; e clic vegli finalmente alla osservanza de' regolamenti diretti a conservar 1' ordiue e la disciplina nei corpi giudiziarj.
Or tali appunto sono le funzioni ed i doveri degli esercenti il Ministero pubblico , conosciuti , secondo il rispettivo lor grado , sotto la denominazione taluni di semplici esercenti il Ministero pubblico , tali altri di Re-gj Procuratori , e tali altri di Procuratori generali ; se non che ciascuno di essi Jo esercita nella sfera e ncll' ambito della giurisdizione del giudice o del collegio cui è addetto.
Non sempre però , nò in tulli i giudizj debbono essi necessariamente intervenire e prender parte. Egli è uopo distinguere su tal proposito i giudizj penali dai giudizj civili. Nei giudizj penali , essendo più direttamente interessata la società , la legge vuole che sempre intervenga il Ministero pubblico , talora però , in qualità di accusatore ossia «li attore , e tal' altra come semplice avvoi a-to della legge. (ì)
INci giudizj civili all' incontro il Pubblico Ministero uò sempre prendervi parte se vuole , o se vi e invitato ai tribunali e dalle Gran Corti civili ; ma può ancora rimanersi neutrale; se non clic deve necessariamente prendervi parte nei seguenti casi :
1. Se 1' affare riguarda 1' ordine pubblico , lo stato , il demanio , i comuni , gli stabilimenti pubblici , le donazioni , ed i legati falli a beneficio de' poveri.
2. Se si tratti dello stato civile delle persone c delle tutele.
(i~) Se si tratta di misfatti , essi esercitano le funzioni di Ministero pubblico , ma se di delitti e di contravvenzioni , essi intervengono come semplici avvocali della legge , e ciò perchè nei delitti e nelle contravvenzioni, eccetto taluni casi, non vi e luogo ad azione penale senza I' islanza della parte privata. Vedi gli articoli 38 e delle leggi di procedura nei giudizj penali.