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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   3. So di declinatone di foro jier causa d' incompetenza.
   4. Se di conflitti di giurisdizione , di ricuse de' giudici , e di rimessioni di cause da un tribunale all' altro per motivo di consaguineità o di a/Gnilà.
   5. Se di azioni civili contro i giudici.
   6. Se di quistioni che riguardano le donne non autorizzale dai loro mariti.
   7. Se di cause di dote , ancorché le donne fossero autorizzate , quante volte sicno in comunione co' mariti
   8. Se di cause di minori , e generalmente di coloro che son dilési da un curatore.
   g. Se di cause che interessano o che riguardano persone clic si presumono assenti.
   10. Se di cause concernenti i militari iu attività nelle armate di terra e di mare , che trovinsi fuori del territorio del regno , o di cause che riguardano gl' incaricati di negoziazioni presso lo straniero, ove però non abbiali lasciato legittimo procuratore , e ia qualità loro sia stata riconosciuta dal tribunale (1).
   Inoltre, avendo la legge organica de' 29 maggio 1817 commesso ai procuratori regj ed ai procuratori generali la facoltà di ammettere le carte estere o di rigettarle, ed alle Gran Corti ed ai tribunali il dritto di esaminare le ragioni del loro rigetto, debbono essi necessariamente essere intesi in cause di lai natura (2).
   ARTICOLO XLV.
   Delle Camere notariali e dei Notaj.
   La legge sul notariato de' 20 novembre i82g nella quale son rifuse tutte le antecedenti disposizioni che regolano 1' uffizio del notajo , è 1' ultimo atto legislativo che noi abbiamo a tal riguardo. (3)
   (1) Vedi l'articolo 177 delle leggi di procedura civile,
   (2) Vedi l'articolo 161 della legge organica dei 29 maggio 1817.
   (3) La classc de' notaj e stata in ogni tempo riguardata da Sovrani di questo regno con particolare cura ed attenzione. Ai tempi de' Normanni e degli Svcvi i notaj ossiano gli antichi tabeUioncs dei romani , erano in gran reputazione a segno tale che dal loro ceto si sceglievano gli avvocati cosi d«' particolari , che ne avevano e ami-
   *auo di esserne provvedati che dal fisco ) e talvolti ancln» i giudici;
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