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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   forigli denominate divisioni militari, ciascuna delle i,u,l1ì comprendeva più; provincie , ed a ciascuna di esse era preposto un comandante militare , se non che Napoli e Gaeta si riguardavano e si riguardano tuttora , come due sezioni distinte dalle altre, e ciascuna di dette città avea ed ha un suo proprio comandante militare eoi titolo di governatore. Inoltre un comando , ed un comandante distinto avea ed ha pure la guardia reale. Dal che fu che i consigli di guerra , de' quali ora parliamo , l'uron denominali consigli di divisione , ed ai comandanti delle divisioni militari fu data la facoltà di convocarli , ove l'uopo il richiedesse, e di nominarne i componenti. Soppresse però, per decreto dei 7 luglio 1821 , le divisioni territoriali delle provincie, ed i comandanti di esse, i consigli di divisione presero la denominazione di consigli generali: ben inteso clic Napoli, Gaeta, e la guardia reale possono avere tuttora , ove 1' occasione si presenti , de'consigli gcncrsdi separati e distinti, perciocché lian tuttora governatori , e comandanti particolari.
   Ai consigli generali appartiene il giudicare gli uflì-ziali superiori ed i generali. Essi, al pari de' .consigli di corpo , c di guarnigione , debbono constare di un presidente , di sette giudici , di un commessario del He , che può avere uno o più sostituti, e di un cancelliere. I commessarj del Re presso detti consigli forza è che sieno ufiiziali superiori , e son fissi e di nomina dello stesso He. I cancellieri debbono essere prescelti nella classe dei sotto-nlhziali , e possono esserlo dagli stessi commessarj del Re, salvo però 1' approvazione dell'autorità cui spetta la facoltà di nominare i componenti de' consigli.
   Ad oggetto clic nel giudicare ogni imputato intervenga un numero di giudici pari a lui , lo statuto prescrive la seguente regola , cioè : 1. Se hassi a giudicare un maggiore , il consiglio deve essere preseduto da un colonnello , ed aver per giudici quattro tenenti colonnelli e tre maggiori ; e mancando uno o due de' tenenti colonnelli , possono esser suppliti da' maggiori più antichi tra' presenti : 2. Se hassi a giudicare un tenente colonnello, il consiglio deve esser preseduto da un generale, ed aver per giudici quattro colonnelli, c tre tenenti colonnelli ; salvo egualmente il far supplire , in caso di mancanza , uno o due colonnelli da altrettanti tenenti colonnelli : 3. Se hassi a giudicare un colonnello deve