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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   38.i
   esser preseduto ila un generale , ed i giudici debbono essere scelti fra i generali, ed i colonnelli, sol elie il numero de'generali sorpassi , se è possibile, quello de'colonnelli : 4- Se bassi a giudicare un brigadiere , o un maresciallo di campo , deve esser preseduto da un tenente generale, ed i giudici debbono essere scelti fra i generali : 5. E finalmente se bassi a giudicare un tenente genciale, il consiglio dev'esser preseduto dal più antico de' tenenti generali ed i giudici forz' è ebe sicno tenenti generali anch' essi.
   Questi consigli adunque , al pari chc quelli di corpo , non sono } ermanenti , sì che vengono convocati sol quando 1' occasione vi sia di un giudizio.
   La facoltà di convocarli e di nominarne i componenti , eccetto sempre i commessarj del Re , si apparteneva , a norma dello statuto e secondo i diversi casi , ai comandanti delle divisioni militari , al governatore di ¦Napoli , a quello di Gaeta , ed al caphano delle guardie del corpo , o ad uno de' colonnelli ispettori generali della guardia reale , chc il Re avesse designato ; ma lo stesso succitato decreto de' j luglio 1821 che abolì le divisioni militari , prescrisse che ove occorresse di gidicare maggiori o tenenti colonnelli esistenti nelle provincic , la convocazione de' consigli generali e la nomina de' componenti sì appartenesse ai comandanti delle provincic , ed ove si trattasse di giudicare colonnelli , brigadieri , marescialli di campo o tenenti generali, la convocazione e la nomina fosse del ministro della guerra , coli' obbligo però di sottometterne la proposizione al Re.
   Ciò posto ella è rimasta ferma la prerogativa accordala dallo statuto al generale governatore di Napoli , al governatore della piazza di Gaeta , ed al capitano delle guardie del corpo , o , in di lui vece, ad uno de'colonnelli ispettori generali della guardia reale, di convocare cioè e di nominare i consigli generali , ove occorra tradurre in giudizio quei de' loro rispettivi subordinati chc fosser giudicabili da essi.
   Avverso le decisioni di questi consigli può prodursi il ricorso all' alta corte militare , cosi per parte de' condannati chc del ministero pubblico ; eccetto se 1' imputato sia stato dichiarato non colpevole , teoria comune a tutte le decisioni di tutt' i consigli di guerra,