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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   Si vuol dunque sapere elle lo statuto suddetta di-rliiara reati militari :
   1. Tutti quelli elio i militari rominettouo, sia contro la disciplina c subordinazione militare, sia contro le leggi speciali della milizia;
   2. (incili clic comunque non offendono la disciplina e subordinazione militare, nò le leggi speciali della milizia , pur non di meno son commessi da' militari in atto del servizio militare per oggetti relativi allo stesso servizio ;
   3. I reati di qualunque natura clic i militari commettono ne' quartieri , nelle fabbriche militari d' arme , ne' collegj c nelle scuole militari , ne' castelli , ne' campi e luoghi di riunione di truppa per oggetti di guerra o d' istruzione , iiell' allo della riunione c sotlo le armi , o nelle fortezze e piazze chiuse, nelle quali non vi sia un governo civile ; ed in qualunque altro luogo militare chiuso da triucieramcnlo , mura e fossi ;
   4. Tutti quei delitti e quelle contravvenzioni che fossero commesse da persone militari ne' limiti della propria guarnigione , per la persecuzione delle quali non si potrebbe , a' termini delle leggi comuni , esercitare 1' azione pubblica senza istanza della parte privata;
   5. E finalmente 1' omicidio , la ferita c 1' ingiuria commessa in qualunque luogo da un militare contro un militare senza complicità alcuna di pagani.
   Malgrado ciò non tutt' i reati militari sono giudicabili da' tribunali militari, ma i soli reati maggiori. 11 punire i reati minori, ossia le contravvenzioni alla disciplina , si appartiene , non ai tribunali militari , ma ai superiori, ossia ai capi militari. E lo statuto nel fine di discernere gli uni dagli altri enumera e specifica nel secondo titolo del terzo libro tutt'i reati giudicabili dai infunali militari. t
   Dalle cose sin qui dette adunque risulta: 1. che. cc-cctlo i casi preveduti ne' numeri 2 3 4 e 5 , tulli gli altri reati che i militari possono commettere debbono riguardarsi come reati pagani giudicabili colle leggi comuni dai giudici c tribunali ordinai); 2. che i tribunali militari, salvo il potere discrezionale accordalo ai capi militari , non hanno giurisdizione che su i militari e su i presidiarj.
   L' una e 1' altra massima però soffrono le seguenti rispettive eccezioni. Non ha luogo la prima massima: 1.